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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18960/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso delle ritenute operate e versate nell'anno d'imposta 2013 dalla società Houlian Lockey S.p.A. (già Leonardo Co.) relative all'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78/2010 su bonus e stock options corrisposti ai dirigenti del "settore finanziario". Il ricorrente contestava: (i) il requisito soggettivo, sostenendo che la società per cui aveva prestato attività era una società di consulenza e non rientrava nel "settore finanziario"; (ii) il requisito oggettivo e la base imponibile, deducendo che la retribuzione variabile non eccedeva il triplo della parte fissa e che, dopo l'introduzione del comma 2-bis (2011), l'addizionale doveva comunque applicarsi solo se la variabile eccedeva il triplo della fissa, mentre l'amministrazione sosteneva che, dal 17/7/2011, l'imposta si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa, indipendentemente dal superamento del triplo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che: (a) la nozione di "settore finanziario" ai fini dell'art. 33 va interpretata in chiave socio-economica e ampia, ricomprendendo anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza o che non svolgano attività "rivolta al pubblico", come società di consulenza e assistenza in materia societaria e finanziaria, poiché tali soggetti possono generare effetti economici potenzialmente distorsivi che la norma intende prevenire; (b) con l'introduzione del comma 2-bis (art. 23, co. 50-bis, d.l. 98/2011, conv. in l. 111/2011) è stata modificata la base imponibile: per i compensi corrisposti dal 17/7/2011 l'addizionale si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la parte variabile ecceda il triplo della parte fissa. La Corte ha quindi respinto le argomentazioni del ricorrente e ha condannato lo stesso al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 33, D.L. 6 luglio 2010, n. 78, conv. con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122

    1. ... sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario ... 2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

    La Corte ha ritenuto che il comma 1 definisca il presupposto soggettivo e oggettivo dell'imposizione (dirigenti nel settore finanziario; compensi sotto forma di bonus/stock options) mentre il comma 2-bis incide sulla determinazione della base imponibile, stabilendo che, per i compensi erogati dal 17/7/2011, l'addizionale si calcola sull'ammontare che eccede la parte fissa, senza richiedere il superamento del triplo.

  • art. 23, comma 50-bis, Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111

    Ha introdotto il comma 2-bis nell'art. 33, operando un ampliamento della base imponibile per i compensi corrisposti a decorrere dalla conversione del decreto (17/7/2011). La Corte ha considerato tale modifica idonea a produrre una tacita abrogazione parziale del precedente regime relativo al 'triplo'.

  • art. 106, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario)

    Citato nella controversia come riferimento normativo possibile per la definizione di 'settore finanziario'. La Corte ha escluso che l'art. 33 abbia operato un rinvio recettizio al T.U.B. e ha ritenuto che la nozione di settore finanziario nell'art. 33 debba essere interpretata autonomamente in chiave socio-economica, non limitata agli intermediari vigilati.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 5 agosto 2011

    Ricondotta dalla Corte quale elemento di orientamento amministrativo: l'Amministrazione aveva interpretato la novella come ampliativa della base imponibile (applicazione sull'ammontare che eccede la parte fissa per i compensi corrisposti dal 17/7/2011). La Corte ha ritenuto condivisibile tale interpretazione.

Massime di principio

  • La nozione di "settore finanziario" ai fini dell'art. 33 D.L. 78/2010 va interpretata ampiamente e in chiave socio-economica: rientrano anche operatori non vigilati e società che svolgono attività di consulenza finanziaria se la loro attività può generare effetti economici potenzialmente distorsivi.
  • Per i compensi corrisposti a decorrere dal 17 luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 98/2011) l'addizionale del 10% si applica sull'ammontare della retribuzione variabile che eccede la parte fissa, senza che sia necessario che la variabile superi il triplo della fissa.
  • Per i compensi corrisposti anteriormente al 17/7/2011 permane l'interpretazione originaria secondo cui la base imponibile era individuata nei compensi che eccedono il triplo della parte fissa; dunque è essenziale verificare la data di erogazione dei compensi per determinare la disciplina applicabile.
  • La funzione dell'addizionale è preventiva/disincentivante rispetto a modalità retributive ritenute 'pericolose' per la stabilità finanziaria; ciò giustifica un'interpretazione estensiva della platea dei soggetti soggetti al prelievo, entro i limiti della discrezionalità legislativa e del rispetto dei principi costituzionali.
  • In contenziosi simili, il contribuente deve provare l'assenza contemporanea del requisito soggettivo (appartenenza al settore finanziario) e del requisito oggettivo (natura dei compensi e periodo di corresponsione), tenendo conto della rilevanza della data di erogazione ai fini dell'applicazione del comma 2-bis.

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