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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18978/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza n. 1359/2018 della CTR Liguria che, accogliendo l'appello della società contribuente, aveva dichiarato non dovuto il maggior importo richiesto con avviso di liquidazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) per l'anno 2011. Il ricorso per cassazione era fondato su cinque motivi: difetto di giurisdizione del giudice tributario (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), violazione del giudicato esterno e del principio ne bis in idem in relazione a pronunce del giudice amministrativo (artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.), nullità per omessa o apparente motivazione (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; art. 132 c.p.c.), omesso esame di fatti decisivi (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) e violazione di disposizioni tributarie/ tariffarie (art. 62, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 446/1997 e successive disposizioni) in quanto le deliberazioni comunali che istituivano il CIMP e approvavano le tariffe avrebbero rispettato i limiti di legge.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato oggetto di rituale rinuncia da parte del ricorrente; la Corte ha pertanto dichiarato estinto il processo. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per accordo delle parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (sull'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato) in caso di rinuncia, richiamando il principio secondo cui tale misura si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non in caso di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Gli artt. citati sono stati invocati come criteri di censura del provvedimento impugnato (difetto di giurisdizione, carenze di motivazione, omesso esame di fatti decisivi), ma la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito su queste questioni a causa della dichiarazione di estinzione per rinuncia; quindi non è stata fornita una interpretazione definitiva delle norme nel testo della sentenza.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di giudicato esterno; la Corte non ha deciso sul merito e pertanto non ha reso un'interpretazione applicativa nella sentenza oggetto di estinzione.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato in relazione al giudicato esterno; nessuna pronuncia interpretativa operata dalla Corte per effetto dell'estinzione del processo.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione; la Corte non si è pronunciata sul merito della censura per mancanza di decisione sostanziale.

  • art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997

    Invocato dal ricorrente per sostenere la legittimità delle tariffe adottate; non essendovi pronuncia sulla questione di merito, non risulta una interpretazione definitiva nella sentenza.

  • disposizioni 7-octies, allegato alla l. n. 43/2005

    Richiamata tra le norme evocate sul tema delle tariffe CIMP; la Corte non ha espresso valutazioni interpretative definitive per effetto dell'estinzione del procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte interpreta questa norma in senso restrittivo: il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater (introdotto poi dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17) si applica nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione ovvero di sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, ma non in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo di legittimità e impedisce una pronuncia sul merito delle questioni sollevate.
  • In caso di rinuncia concordata o autonoma non si applica l'onere aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; tale misura sanzionatoria trova applicazione solo nei casi espressamente indicati (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).
  • La dichiarazione di estinzione può comportare la compensazione integrale delle spese di giudizio se le parti vi concordano; la Corte può recepire tale accordo nella pronuncia di estinzione.
  • Quando una parte impugna sulla base di plurime censure di diritto (giurisdizione, motivazione, omesso esame, ecc.), una rinuncia evita la valutazione su tutte queste questioni: pertanto, chi rinuncia rinuncia anche alla possibilità di ottenere una pronuncia chiarificatrice sulla corretta interpretazione normativa.
  • Se si intende far valere questioni di giurisdizione o di compatibilità di atti amministrativi con limiti di legge (es. tariffe), è preferibile completare il giudizio fino a decisione definitiva prima di valutare la rinuncia, poiché la rinuncia sterilizza ogni possibile pronuncia interpretativa favorevole.

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