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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19006/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto una transazione e hanno rinunciato reciprocamente ai rispettivi ricorsi. La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per le rinunce, ha disposto la compensazione delle spese giudiziali conformemente all'accordo tra le parti e ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (sanzione/contributo unificato per il ricorrente non vittorioso).

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del diniego di rimborso per l'eccedenza corrisposta sul canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità relativo al quinquennio 2005-2009, per un importo complessivo di € 391.470,87, relativo a 77 manufatti (18 su suolo pubblico e 59 su suolo privato). Le questioni di diritto comprendevano: la corrispondenza dell'importo versato alle tariffe vigenti ratione temporis; la possibilità di disapplicare le delibere tariffarie (atti generali) non impugnate davanti alla giurisdizione amministrativa; l'effetto dei pagamenti effettuati con riserva di ripetizione ai sensi della legge 31 marzo 2005, n. 43; e profili inerenti all'irretroattività della disciplina che introdusse il limite del 25% per l'incremento tariffario e al possibile giudicato amministrativo sulle delibere comunali.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma procedurale richiamata per giustificare la decisione in camera di consiglio senza discussione orale per cause sopravvenute (rif. svolgimento della camera di consiglio).

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha registrato i motivi ma non è entrata nel merito essendo intervenuta la transazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

    Richiamati nei motivi di violazione di legge e di nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la posizione di merito non è stata decisa a causa della rinuncia.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contestato dalla ricorrente con riferimento alla motivazione della CTR.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 2 comma 1; art. 7 comma 5; art. 19)

    Norme del processo tributario richiamate nei motivi concernenti la disciplina dell'impugnazione e l'ambito di cognizione della giurisdizione tributaria; la Corte ha rilevato le doglianze ma ha estinto il processo per transazione.

  • legge 31 marzo 2005, n. 43

    Richiamata in relazione alla possibilità di pagamento con riserva di ripetizione dell'indebito; la ricorrente sosteneva che i pagamenti erano stati effettuati con espressa riserva ai sensi di questa legge, ma la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 1988 cod. civ.

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento agli effetti del pagamento e alla riserva di ripetizione; non valutato in sede definitiva per la transazione delle parti.

  • legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10, comma 5, lett. b

    Richiamata nei motivi incidentali relativi al limite del 25% sull'incremento tariffario; la Corte non si è pronunciata sul merito a seguito della estinzione del procedimento.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha ritenuto la fattispecie estranea alla previsione sanzionatoria di cui alla norma e, pertanto, ha escluso l'applicazione dell'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare somma pari al contributo unificato.

  • art. 390 cod. proc. civ.

    Richiamato per la regolarità delle rinunce ai ricorsi (intervenute prima dell'adunanza camerale e sottoscritte dai difensori con procura speciale e accettate dalle controparti), che hanno determinato l'estinzione del procedimento.

  • art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.

    Norma richiamata per la compensazione delle spese giudiziali in conformità all'accordo tra le parti.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiamata nei motivi per censurare la motivazione della CTR come carente o inadeguata; la questione non è stata decisa.

  • art. 324 cod. proc. civ. e art. 2909 cod. civ.

    Richiamati nel motivo incidentale relativo alla formazione del giudicato esterno amministrativo sulle delibere comunali; la Corte non ha deciso la questione per la transazione.

Massime di principio

  • La transazione e la rinuncia reciproca ai ricorsi, se formalmente valide (sottoscritte e intervenute prima dell'adunanza), determinano l'estinzione del giudizio; il giudice dichiara l'estinzione e può disporre la compensazione delle spese in conformità all'accordo.
  • La dichiarazione di estinzione per rinuncia esclude, in generale, l'applicazione di sanzioni speciali volte al ricorrente 'non vittorioso' (es. art. 13 DPR 115/2002) quando la fattispecie non rientra nei presupposti normativi di tale disciplina.
  • Questioni complesse e plurime di diritto sostanziale (es. disapplicabilità di delibere tariffarie, effetto del pagamento con riserva, decorrenza di limiti tariffari, efficacia del giudicato amministrativo) possono rimanere non decise se le parti transigono; la transazione chiude il contenzioso senza un pronunciamento sulle questioni di merito.
  • Perché una rinuncia/ transazione sia efficace occorre che sia formalmente regolare: intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale e accettata dalle controparti; in mancanza, l'estinzione potrebbe non essere pronunciata.
  • Il fatto che somme siano state versate conformemente a tariffe vigenti non è, di per sé, determinante se si voglia impugnare la tariffa o chiederne la ripetizione: è essenziale la presenza di atti impugnabili e dei termini/processi amministrativi e giurisdizionali che ne determinano l'impugnabilità e il possibile giudicato.

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