Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30285/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2006, con i quali l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori IRPEF e IVA per indebita esposizione di costi e illegittima detrazione dell'IVA. L'accertamento si fondava, tra l'altro, sulla ritenuta oggettiva inesistenza di prestazioni indicate in fatture emesse da due fornitori e sul disconoscimento di costi per spese carburante e minusvalenze. La CTP aveva accolto i ricorsi; la CTR, in parziale riforma, aveva ritenuto fondata la pretesa tributaria solo in relazione all'IVA. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 21 d.P.R. 633/1972, 2697 e 2729 c.c. e 36 d.lgs. 546/1992, oltre a motivazione carente, illogica e contraddittoria della sentenza di secondo grado. La censura era centrata sulla mancanza di una motivazione sufficiente e coerente: la CTR non si era pronunciata su alcune contestazioni (fatture di un altro fornitore, schede carburanti e minusvalenze) e, per le fatture di un fornitore, aveva affermato da un lato l'indetraibilità dell'IVA per operazioni oggettivamente inesistenti e, dall'altro, la deducibilità dei medesimi costi ai fini delle imposte dirette, senza spiegare il percorso logico seguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, rilevando un vizio di motivazione meramente apparente e, comunque, un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella sentenza della CTR. In particolare, ha osservato che il giudice di appello non aveva affrontato alcune specifiche contestazioni dell'Ufficio e aveva reso una motivazione apodittica e perplessa sulla diversa sorte fiscale delle medesime operazioni, confermando l'indetraibilità dell'IVA ma ammettendo la deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi senza chiarire il perché. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di fatturazione e detrazione IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere una erronea ripartizione o applicazione dell'onere della prova circa l'inesistenza delle operazioni fatturate.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per censurare il mancato corretto apprezzamento degli elementi indiziari e presuntivi addotti dall'Ufficio.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ribadito che l'omessa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto integra vizio di motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato come base del motivo per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte richiama la riformulazione della norma per affermare che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione della sentenza civile, la cui violazione si riflette nel vizio di motivazione apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per il principio costituzionale di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Indicato come omologo del disposto dell'art. 132 c.p.c. nel processo tributario, richiedente l'esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Citato solo in relazione alla trattazione camerale e alla proposta del relatore.

Massime di principio

  • Nel processo civile e tributario di legittimità, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il vizio motivazionale censurabile in cassazione è soltanto l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, cioè la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • Integra motivazione apparente, anche nel processo tributario, la sentenza che non espone in modo intelligibile le ragioni in fatto e in diritto della decisione, non chiarisce quali prove abbia valorizzato e non consente di verificare se il giudice abbia deciso iuxta alligata et probata.
  • È affetta da vizio di motivazione la decisione che, a fronte di contestazioni distinte dell'Ufficio, ometta di pronunciarsi su talune di esse e, per le restanti, affermi conclusioni tra loro incompatibili senza spiegazione logica, come quando si neghi la deducibilità dell'IVA ma si ammettano i medesimi costi ai fini delle imposte dirette senza darne conto.
  • La valutazione degli elementi indiziari e presuntivi addotti dall'Amministrazione deve essere effettiva e argomentata: non è sufficiente una motivazione meramente assertiva o apodittica per confermare o riformare un accertamento fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.