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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25797/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulle somme ricevute dal Ministero a titolo di risarcimento del danno riconosciuto dal giudice civile per l'illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo tassabili tali somme ai sensi dell'art. 6 del TUIR. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello. In cassazione l'Agenzia e il Ministero deducevano la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 d.P.R. 917/1986, sostenendo che le somme percepite costituivano redditi sostitutivi di redditi da lavoro e, quindi, imponibili; la Corte ha esaminato la distinzione tra somme risarcitorie per lucro cessante e per danno emergente, rilevando che nel caso concreto il risarcimento era stato riconosciuto ex art. 36 d.lgs. 165/2001 come danno da illegittima precarizzazione/perdita di chance, non come retribuzione sostitutiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso: le somme riconosciute al lavoratore pubblico a titolo risarcitorio ex art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, anche se parametrate a mensilità non percepite, hanno funzione esclusivamente reintegratoria del danno da perdita di chance e non sostitutiva della retribuzione; pertanto non rientrano tra i redditi imponibili di cui all'art. 6 d.P.R. 917/1986. Il ricorso è stato rigettato, senza spese per la mancata costituzione dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    sono imponibili i proventi e le indennità conseguiti in sostituzione di redditi o a titolo di risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi; restano esclusi i ristori aventi mera funzione reintegratoria del danno emergente o comunque non sostitutiva di reddito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per dedurre la violazione di legge nella qualificazione fiscale delle somme percepite

  • art. 36 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    nel pubblico impiego privatizzato esclude la conversione del rapporto a tempo indeterminato e riconosce solo il diritto al risarcimento del danno per l'illegittima prestazione lavorativa in violazione di norme imperative

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per ancorare il risarcimento al danno conseguenza e, nel caso del pubblico impiego, alla perdita di chance di una occupazione alternativa migliore

  • art. 32, comma 5, l. 4 novembre 2010, n. 183

    richiamata quale parametro per la misura del risarcimento nei casi di illegittima apposizione del termine nel lavoro pubblico contrattualizzato

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    norme sul rito camerale in Cassazione

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro, ai fini dell'imposizione ex art. 6 TUIR, rilevano come redditi solo le somme che sostituiscono o integrano redditi perduti; le mere somme risarcitorie prive di funzione sostitutiva non sono tassabili.
  • Per distinguere tra imponibilità e non imponibilità occorre verificare la funzione concreta dell'indennità: se reintegra la perdita di redditi si applica l'art. 6 TUIR; se ristora un danno diverso dal mancato guadagno, manca il presupposto impositivo.
  • Nel pubblico impiego privatizzato l'illegittima reiterazione di contratti a termine non comporta conversione del rapporto, ma solo un risarcimento del danno da prestazione resa in violazione di norme imperative, qualificabile come perdita di chance.
  • Quando il giudice del lavoro liquida un importo a titolo di risarcimento ex art. 36 d.lgs. 165/2001, anche se calcolato in base a mensilità non corrisposte, la somma conserva natura risarcitoria se non è dimostrata una funzione sostitutiva della retribuzione.
  • In sede di rimborso fiscale delle ritenute operate su somme risarcitorie, l'Amministrazione finanziaria che invochi l'imponibilità deve dimostrare che l'importo percepito abbia natura di reddito sostitutivo o di lucro cessante, non di mero ristoro patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiLavoro a termine
RamiTributiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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