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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25267/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una contribuente, socia al 40% di una s.r.l. a ristretta base, aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 con cui le venivano imputati utili extracontabili non dichiarati derivanti dalla partecipazione sociale. L'avviso era divenuto definitivo per mancata impugnazione della decisione sfavorevole resa sul suo ricorso. Sulla base di tale accertamento, l'Ufficio aveva iscritto a ruolo due terzi delle maggiori imposte accertate e aveva notificato la relativa cartella di pagamento. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che, nel parallelo giudizio instaurato dalla società, l'accertamento dei maggiori utili extracontabili era stato parzialmente annullato e che, quindi, la pretesa nei suoi confronti doveva essere ridotta o comunque ricalcolata. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che l'Ufficio dovesse adeguarsi alla sopravvenuta decisione relativa alla società e dare attuazione al principio di collaborazione e buona fede. In cassazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto violazione dell'art. 14 d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 e 19 d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la cartella traeva origine da un accertamento definitivo e autonomo nei confronti della socia e che, comunque, essa era impugnabile solo per vizi propri, restando irrilevante l'esito del contenzioso relativo alla società.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso. Ha precisato che, sebbene la cartella fosse stata legittimamente emessa sulla base dell'iscrizione provvisoria a ruolo conseguente all'accertamento divenuto definitivo nei confronti della socia, la successiva sentenza che aveva ridotto l'utile extracontabile accertato nei confronti della società incideva necessariamente, per effetto riflesso e per l'effetto espansivo esterno della riforma/cassazione, anche sulla pretesa impositiva verso la socia. La Corte ha quindi confermato che la CTR aveva correttamente disposto il ricalcolo della ripresa fiscale in conformità a quanto deciso nel giudizio relativo alla società. Il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la tardività del controricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 14 d.P.R. n. 602 del 1973

    è indicato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte ritiene corretta l'applicazione della disciplina sulla riscossione frazionata

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    "il tributo... deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione regionale; c-bis) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione"

    disciplina la riscossione frazionata del tributo controverso nella fase successiva alla decisione; la Corte afferma che l'iscrizione provvisoria a ruolo è però incisa dalle successive decisioni sul presupposto impositivo

  • art. 19 d.lgs. n. 472 del 1997

    è richiamato nel secondo motivo, ma non assume autonoma decisività nella soluzione adottata

  • art. 336 c.p.c., comma 2

    "la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata"

    la Corte vi ricava l'effetto espansivo esterno della riforma/cassazione sugli atti dipendenti, compresa la cartella fondata sulla pretesa modificata

  • art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato anche come base della riscossione provvisoria in pendenza di giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per gli effetti processuali sul contributo unificato

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo a utili extracontabili imputati ai soci di società a ristretta base, l'accertamento riguardante la società costituisce antecedente logico-giuridico della pretesa verso il socio; una pronuncia che riduca o escluda l'utile extracontabile della società si riflette proporzionalmente sulla ripresa fiscale verso i soci.
  • La cartella di pagamento emessa a seguito di riscossione frazionata ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 è inizialmente legittima se coerente con l'assetto risultante dalla decisione allora esistente, ma deve essere adeguata agli esiti sopravvenuti del giudizio sul presupposto impositivo.
  • Quando interviene una sentenza, anche non definitiva, che annulla o riduce l'atto da cui dipende la pretesa fiscale, l'amministrazione e il giudice dell'impugnazione della cartella devono conformarsi alla statuizione, adottando i conseguenti provvedimenti di sgravio o di ricalcolo della pretesa.
  • L'effetto espansivo esterno della riforma o cassazione colpisce anche gli atti esecutivi o provvisoriamente eseguiti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, con conseguente venir meno della base della riscossione ove sia modificata l'obbligazione tributaria sottostante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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