Cassazione Penale, Ordinanza n. 29148/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non deducibili in sede di legittimità, in quanto diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova preclusa alla Corte di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 3 ottobre 2025 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Lanciano nei confronti dell'imputato alla pena di mesi nove e giorni quindici di reclusione ed euro 1.650,00 di multa per due capi di imputazione: un illecito in materia di stupefacenti di lieve entità e una lesione personale aggravata con uso di arma. Avverso tale decisione l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: 1) travisamento della prova e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della responsabilità penale; 2) vizio di motivazione per asserita violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una rilettura del merito, senza confrontarsi specificamente con il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato quale base del primo capo di condanna per reato in materia di stupefacenti di lieve entità
artt. 582, 585, comma 2, n. 2, c.p.
richiamati quali norme integratrici del secondo capo di condanna per lesioni personali aggravate
art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110
richiamato quale ulteriore norma contestata nel secondo capo di imputazione, in relazione all'aggravamento connesso all'uso di arma
interpretato nel senso che, anche dopo la modifica del 2006, non consente alla Corte di cassazione una rilettura del fatto o una autonoma rivalutazione delle prove
citata per la modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p., senza mutamento della natura del sindacato di legittimità
Corte cost. n. 186/2000
richiamata a sostegno della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito mediante una rilettura degli elementi di fatto e delle prove.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo astratto o meramente assertivo, ma richiede una specifica critica del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
- Le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura del compendio probatorio sono inammissibili in cassazione.
- La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non legittima, di per sé, una nuova valutazione del merito se la doglianza non evidenzia un effettivo vizio logico della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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