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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29148/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non deducibili in sede di legittimità, in quanto diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova preclusa alla Corte di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 3 ottobre 2025 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Lanciano nei confronti dell'imputato alla pena di mesi nove e giorni quindici di reclusione ed euro 1.650,00 di multa per due capi di imputazione: un illecito in materia di stupefacenti di lieve entità e una lesione personale aggravata con uso di arma. Avverso tale decisione l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: 1) travisamento della prova e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della responsabilità penale; 2) vizio di motivazione per asserita violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una rilettura del merito, senza confrontarsi specificamente con il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato quale base del primo capo di condanna per reato in materia di stupefacenti di lieve entità

  • artt. 582, 585, comma 2, n. 2, c.p.

    richiamati quali norme integratrici del secondo capo di condanna per lesioni personali aggravate

  • art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110

    richiamato quale ulteriore norma contestata nel secondo capo di imputazione, in relazione all'aggravamento connesso all'uso di arma

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    interpretato nel senso che, anche dopo la modifica del 2006, non consente alla Corte di cassazione una rilettura del fatto o una autonoma rivalutazione delle prove

  • L. 20 febbraio 2006, n. 46

    citata per la modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p., senza mutamento della natura del sindacato di legittimità

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata a sostegno della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito mediante una rilettura degli elementi di fatto e delle prove.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo astratto o meramente assertivo, ma richiede una specifica critica del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
  • Le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura del compendio probatorio sono inammissibili in cassazione.
  • La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non legittima, di per sé, una nuova valutazione del merito se la doglianza non evidenzia un effettivo vizio logico della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioLesioni colpose sul lavoro
RamiProcesso penaleStupefacentiReati in materia di lavoro
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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