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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29141/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato previsto dall'art. 95 del D.P.R. n. 115 del 2002. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, è stato dedotto un unico motivo: vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La doglianza mirava quindi esclusivamente alla misura della pena, non alla sussistenza del reato o alla responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e conforme ai criteri legali di determinazione della pena. Ha precisato che una motivazione specifica e dettagliata sulla commisurazione della sanzione è necessaria solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; quando invece la pena è media o prossima al minimo, la scelta del giudice di merito, implicitamente fondata sui criteri dell'art. 133 c.p., non è sindacabile in cassazione. In conseguenza dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna confermata nei gradi di merito.

  • art. 133 c.p.

    criterio di riferimento per la determinazione giudiziale della pena, la cui applicazione implicita è ritenuta sufficiente quando la sanzione sia media o prossima al minimo edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • La censura relativa alla sola quantificazione della pena è inammissibile quando la decisione di merito esplicita o rende comunque percepibili i criteri seguiti e la sanzione irrogata si colloca in misura media o prossima al minimo edittale.
  • Il giudice di merito non è tenuto a una motivazione particolarmente analitica sulla commisurazione della pena salvo che la sanzione sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; in tali casi soltanto è richiesta una giustificazione più penetrante.
  • La scelta della pena compiuta nel rispetto dei criteri dell'art. 133 c.p. rientra nell'ambito del merito ed è, di regola, insindacabile in sede di legittimità se non presenta vizi manifesti di motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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