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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29137/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con cui, per il delitto di detenzione di cocaina qualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, gli erano stati applicati un anno di reclusione ed euro 1680 di multa, poi convertiti in 365 giorni di pubblica utilità. Con l'unico motivo ha dedotto l'illegalità della pena, sostenendo che essa fosse sproporzionata rispetto al fatto e alla personalità, e che ciò avrebbe giustificato un riconoscimento più ampio delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che la doglianza non rientrasse tra i motivi consentiti nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento e, comunque, che la pena fosse legale perché compresa nel limite edittale previsto dalla norma incriminatrice, risultando inferiore alla metà del massimo anche per effetto della riduzione per il rito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, per le sentenze ex art. 444 c.p.p., l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente solo specifiche censure di violazione di legge, tra cui l'illegalità della pena; nel caso concreto, però, la pena irrogata rientrava pienamente nel quadro edittale dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e non presentava profili di illegalità secondo i principi delle Sezioni Unite richiamati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza applicata su richiesta delle parti

    La decisione impugnata è una sentenza di patteggiamento, quindi soggetta al regime speciale di impugnazione previsto per tale rito.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente l'impugnazione della sentenza per specifiche ipotesi di violazione di legge incidenti sull'espressione della volontà dell'imputato, sul difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, sull'erronea qualificazione giuridica del fatto, sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma, con esclusione di censure diverse o solo indirettamente riferibili all'illegalità della pena.

  • art. 606 c.p.p.

    La disciplina generale dei motivi di ricorso è derogata, per le sentenze ex art. 444 c.p.p., dal più ristretto catalogo di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    reclusione da sei mesi a cinque anni e multa da euro 1032 a 10.329

    La pena applicata è stata ritenuta legale perché collocata entro i limiti edittali previsti per la lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento, la deduzione dell'illegalità della pena è scrutinabile solo se la pena sia effettivamente fuori dai limiti legali o comunque giuridicamente illegittima; non è sufficiente lamentarne la sproporzione rispetto al fatto o alla personalità dell'imputato.
  • Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., le impugnazioni avverso il patteggiamento sono tassative: censure diverse da quelle espressamente previste sono inammissibili.
  • La pena non è illegale quando si colloca all'interno della forbice edittale prevista per il reato contestato, anche se il ricorrente contesta la misura delle attenuanti generiche o la quantificazione complessiva della sanzione.
  • Nella verifica dell'illegalità della pena rileva il confronto con il minimo e il massimo edittale, tenendo conto anche delle diminuzioni conseguenti al rito speciale; se la pena resta entro tali limiti, il motivo è infondato o comunque non consentito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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