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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29142/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena e lo aveva ritenuto responsabile per i capi relativi a una fattispecie in materia di stupefacenti e a una fattispecie concernente armi. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità della sua responsabilità penale per il delitto contestato al capo 1, senza però confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza di appello. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta funzionalità dell'arma rinvenuta in suo possesso, sostenendo che non fosse integrato il reato contestato al capo 2. Il difensore ha poi depositato memoria scritta insistendo per l'accoglimento del ricorso. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi riproducevano sostanzialmente le censure già formulate in appello, senza un confronto critico puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero non deducibili in sede di legittimità perché meramente reiterativi delle doglianze già proposte in appello e non confrontati con la motivazione della sentenza della Corte territoriale. Conseguentemente ha confermato gli effetti della decisione impugnata, ivi compresa la rideterminazione della pena e l'assoluzione dal reato contestato al capo 3 già disposta in appello, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; la mancanza di un confronto specifico con la motivazione del provvedimento impugnato determina inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice richiamata per il capo 1 relativo ai delitti in materia di stupefacenti.

  • art. 80, comma 3, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma aggravatrice richiamata con riferimento al capo 1 in materia di stupefacenti.

  • art. 23 l. 18 aprile 1975, n. 110

    Norma incriminatrice richiamata per il capo 2 relativo alla funzionalità/illegalità dell'arma detenuta.

  • art. 697 c.p.

    Norma richiamata per il capo 3; l'imputato ne è stato assolto in appello.

  • art. 110 c.p.

    Disposizione sul concorso di persone richiamata per i capi 1, 2 e 3.

  • art. 591 c.p.p.

    È richiamata per affermare la sanzione dell'inammissibilità dei motivi non specifici o non deducibili in cassazione.

  • art. 581 c.p.p.

    È richiamata quale norma che impone la specificità dei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata: non è sufficiente riproporre le stesse censure già formulate in appello.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a lamentare genericamente vizi di motivazione senza confrontarsi con le rationes decidendi del provvedimento di secondo grado.
  • La funzione del motivo di ricorso è quella di indicare puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso rispetto alla decisione impugnata; in difetto, viene meno la stessa ammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da motivi non specifici o meramente reiterativi, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioDetenzione di armiFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleStupefacentiArmiReati contro la fede pubblica
IstitutiOnere della prova

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