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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29140/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato dal Tribunale e poi con sentenza di appello confermata, ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore deducendo un unico motivo: mancata motivazione e lesione del contraddittorio, perché la Corte territoriale non avrebbe considerato una memoria difensiva con la quale egli sosteneva l'insussistenza della responsabilità penale, assumendo che la sostanza stupefacente detenuta fosse destinata a uso esclusivamente personale. La doglianza mirava quindi a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo prospettato non fosse deducibile in sede di legittimità perché sostanzialmente diretto a ottenere una diversa lettura delle prove e delle circostanze già esaminate dai giudici di merito. Ha affermato che la memoria difensiva risultava comunque implicitamente considerata nella motivazione della sentenza di appello e che il ricorrente non si confrontava in modo specifico con il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per due ipotesi di detenzione/spaccio di stupefacenti di lieve entità; la sentenza di legittimità non ne discute il contenuto sostanziale, ma dà atto che la condanna riguarda tale disposizione.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    La modifica del 2006 non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una rilettura autonoma degli elementi di fatto; resta preclusa alla Cassazione la rivalutazione del compendio probatorio.

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    Richiamata come intervento normativo che ha inciso sull'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., senza però mutare la natura del controllo di legittimità sui vizi motivazionali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita la mera richiesta di una rilettura delle prove o delle circostanze di fatto già vagliate dal giudice di merito, poiché tale apprezzamento è riservato esclusivamente al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può essere fondato sulla semplice prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione del materiale probatorio, ma richiede la denuncia di un effettivo deficit logico-giuridico della motivazione.
  • La mancata presa in considerazione di una memoria difensiva non integra, di per sé, vizio di legittimità quando la sentenza impugnata abbia comunque vagliato, anche implicitamente, le deduzioni ivi contenute.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura è inammissibile se si limita a riproporre in termini alternativi la tesi difensiva già esaminata dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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