Cassazione Civile, Ordinanza n. 11150/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore impugna in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro la decisione di primo grado sul suo licenziamento disciplinare. La vicenda concreta riguarda una contestazione disciplinare secondo cui il dipendente sarebbe stato punto di riferimento di cosche di 'ndrangheta all'interno dell'impresa, per la gestione di appalti e subappalti relativi a lavori di manutenzione stradale. Il ricorrente deduce: (1) nullità della sentenza di appello per asserita inammissibilità del reclamo e per omessa/erronea valutazione delle prove; (2) violazione delle norme su giusta causa, onere della prova e tutela contro i licenziamenti, sostenendo che i fatti ritenuti provati non coincidevano con quelli contestati e che il datore non aveva provato specificamente le condotte addebitate; (3) violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, poiché la Corte territoriale avrebbe sovrapposto alla contestazione originaria il contenuto di provvedimenti penali/preventivi e la lettera di licenziamento avrebbe aggiunto elementi nuovi; (4) erronea interpretazione del CCNL edile, che a dire del ricorrente consentirebbe il recesso solo per fatti integranti reati accertati con sentenza passata in giudicato; (5) violazione della CEDU e delle norme sul licenziamento e sulla prova per non avere considerato l'effetto ostativo di un successivo provvedimento di allontanamento emesso dal giudice delegato della prevenzione, che a suo dire avrebbe impedito il ripristino del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, nella sostanza, tendevano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità, tanto più in presenza di doppia conforme di merito; inoltre la Corte territoriale aveva comunque esaminato le questioni riproposte, rilevando la specificità della contestazione, la mancata contestazione dei fatti da parte del lavoratore e la prova del ruolo di raccordo con ambienti criminali desunta da intercettazioni, collaborazioni di giustizia e contatti documentati. Il quarto motivo è stato respinto nel merito: la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello circa la gravità della condotta e la proporzionalità della sanzione espulsiva, valorizzando la rilevanza penale dei fatti e la loro incidenza su attività economiche soggette a legalità e trasparenza negli appalti. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la pretesa incompatibilità del successivo provvedimento di allontanamento era stata ritenuta assorbita, essendo stato accertato valido il licenziamento intimato prima di quel provvedimento. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per l'effetto del rigetto, risultano dovuti anche gli oneri processuali ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Le censure prospettate dal ricorrente sono state considerate, in larga parte, come tentativo di rivalutazione del merito o come doglianze non autosufficienti a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato nel primo motivo per dedurre la nullità della sentenza di appello e l'asserita inammissibilità del reclamo.
Richiamato nel primo motivo come parametro di censura, ma non ritenuto decisivo dalla Corte di cassazione.
Evocato per sostenere una falsa valutazione delle prove; la Cassazione ha escluso che ciò consentisse una nuova lettura del materiale istruttorio.
Richiamato per contestare la motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la nullità denunciata.
art. 111, sesto comma, Cost.
Evocato a sostegno del vizio di motivazione; la Corte non ha ravvisato violazione.
La Corte ribadisce che la valutazione della giusta causa compiuta dal giudice di merito è sindacabile solo se la censura dimostra specifica non coerenza rispetto agli standards dell'ordinamento e della realtà sociale.
Richiamato per dedurre l'asserita inversione dell'onere probatorio; la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse invertito l'onere della prova.
Richiamato tra le norme sulla legittimità del licenziamento, senza accoglimento della censura.
Richiamato per contestare la prova dei fatti posti a base del licenziamento.
Richiamato sia in relazione alla disciplina del licenziamento sia nella deduzione di violazioni connesse all'immutabilità della contestazione e alle conseguenze dell'illegittimità del recesso.
Richiamato in relazione al principio di immutabilità della contestazione disciplinare.
Richiamato per la legittimità della sanzione disciplinare in rapporto alla condotta contestata.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese in ragione della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 6, 14 e 17 CEDU
Evocati nel quinto motivo per sostenere la rilevanza del successivo provvedimento di allontanamento; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 99 CCNL settore edile
Richiamato per contestare la riconducibilità della condotta alle ipotesi sanzionabili con il recesso.
art. 100 CCNL settore edile
Richiamato insieme all'art. 99 CCNL per sostenere che il recesso fosse subordinato a un accertamento penale definitivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti quando la censura si risolva in una contrapposizione al convincimento espresso dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme di merito fondata sulle medesime ragioni di fatto, non è ammesso veicolare sotto altre etichette una censura sostanzialmente riconducibile al vizio di motivazione non consentito.
- La contestazione disciplinare è rispettata quando i fatti addebitati risultino specifici e comprensibili; la censura di immutabilità non può fondarsi su una lettura meramente letterale che ignori la sostanza degli addebiti e la motivazione complessiva della decisione.
- L'onere probatorio sul licenziamento per giusta causa non si considera invertito se il giudice di merito valorizza la mancata contestazione dei fatti e gli elementi probatori acquisiti, anche se provenienti da procedimenti penali o da atti di indagine.
- La valutazione della giusta causa ex art. 2119 c.c., integrata da criteri ordinamentali e collettivi, è censurabile in cassazione solo se la parte indichi una specifica non coerenza del giudizio rispetto agli standard sociali e giuridici di riferimento; non basta una generica dissociazione dal convincimento del giudice di merito.
- Se la legittimità del licenziamento è già stata accertata, la deduzione circa gli effetti di un successivo provvedimento di allontanamento o di altra misura incompatibile col ripristino del rapporto può essere assorbita, perché manca un concreto collegamento con una decisione di illegittimità del recesso da riesaminare.
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