Cassazione Civile, Ordinanza n. 35347/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguardava due contratti quadro di negoziazione in strumenti finanziari, stipulati nel 1995 e nel 1998, rispetto ai quali la Corte d'appello aveva dichiarato la nullità per difetto di forma scritta e aveva condannato la banca, previa restituzione dei titoli o del loro controvalore e delle utilità percepite, a restituire una somma agli investitori. La banca ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo censurava la declaratoria di nullità sostenendo che i contratti quadro non potevano essere considerati nulli per mancanza di sottoscrizione dell'intermediario, richiamando la disciplina succedutasi nel tempo e il tema del cd. contratto monofirma; con il secondo contestava la qualificazione dell'obbligazione di restituzione come obbligazione di valore, e quindi la condanna alla rivalutazione monetaria. Le investitrici resistevano e proponevano ricorso incidentale, deducendo con un motivo la violazione delle norme sulla restituzione delle cedole riscosse in buona fede e con un altro la compensazione integrale delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ha dichiarato assorbito il secondo motivo della banca e, per assorbimento, anche il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione affinché si uniformi al principio secondo cui, per i contratti quadro di intermediazione finanziaria stipulati nel vigore della legge n. 1 del 1991, non può applicarsi retroattivamente la nullità introdotta dalle successive discipline del 1996 e del 1998 per difetto di forma scritta. Il giudizio di merito dovrà quindi riesaminare la validità dei contratti quadro alla luce della disciplina applicabile ratione temporis.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale per le censure di violazione e falsa applicazione di legge proposte in cassazione.
art. 6, lett. c), L. 2 gennaio 1991, n. 1
La Corte lo legge come norma che imponeva la forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria con funzione protettiva dell'investitore; nel caso concreto, però, esclude che la disciplina successiva sulla nullità possa applicarsi retroattivamente ai contratti stipulati sotto il suo vigore.
art. 18, comma 1, d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415
Ha introdotto espressamente la nullità del contratto per inosservanza della forma scritta, ma la Corte ne esclude l'applicazione a contratti anteriori, per il principio di irretroattività.
art. 23, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Ribadisce la forma scritta e la nullità per inosservanza; la Corte precisa che la regola vale per i contratti soggetti alla disciplina del TUF, non per quelli stipulati in precedenza.
art. 11 preleggi
È richiamato per affermare che le leggi non dispongono che per l'avvenire, sicché la nullità introdotta nel 1996 e confermata nel 1998 non può operare retroattivamente.
Richiamati nel motivo di ricorso come norme sulla forma e sulla nullità, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sulla disciplina speciale dell'intermediazione finanziaria e sulla sua successione nel tempo.
Richiamati nel motivo di ricorso in relazione ai poteri del soggetto che aveva sottoscritto i contratti, ma il motivo viene accolto per la questione della forma e assorbito quanto al resto.
Richiamato nel secondo motivo della banca per contestare la rivalutazione monetaria, motivo rimasto assorbito.
Richiamati sia nel secondo motivo del ricorso principale sia nel ricorso incidentale in tema di restituzioni conseguenti alla nullità; la Corte non li esamina nel merito perché i motivi restano assorbiti.
Richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alla restituzione delle cedole percepite in buona fede.
Richiamato nel ricorso incidentale con riferimento ai frutti e alle utilità percepite dal possessore in buona fede.
Richiamati nel ricorso incidentale per contestare la compensazione delle spese di lite; la Corte non decide sul punto perché il motivo è assorbito.
Massime di principio
- Per i contratti quadro di intermediazione finanziaria occorre distinguere tra la disciplina applicabile al momento della stipulazione del contratto e quella successiva: la nullità per difetto di forma scritta introdotta da norme sopravvenute non può colpire retroattivamente pattuizioni valide secondo la legge vigente al tempo della loro conclusione.
- La forma scritta richiesta dalla disciplina dei servizi di investimento ha funzione di protezione dell'investitore e, nella disciplina successiva, può essere rispettata anche con la sola sottoscrizione del cliente, purché il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnato un esemplare, potendo il consenso dell'intermediario risultare da comportamenti concludenti.
- Quando il giudice di merito fonda la nullità di un contratto di intermediazione su una disciplina non ancora vigente al momento della sua stipulazione, la decisione viola il principio di irretroattività delle leggi e deve essere cassata.
- Se viene accolto il motivo che investe il fondamento genetico della nullità del contratto, restano assorbite le censure relative alle conseguenze restitutorie, alla qualificazione dell'obbligazione e alla regolazione delle spese di lite.
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