Cassazione Civile, Ordinanza n. 19483/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un collaboratore aveva prestato attività di consulenza per diversi anni, dal 2008 al 2014, in favore di una federazione di costruttori di macchine per l’agricoltura, sulla base di successivi contratti di collaborazione a progetto rinnovati e prorogati. Dopo la cessazione del rapporto, egli agiva per ottenere differenze economiche e ulteriori compensi, assumendo che le clausole contrattuali fossero state interpretate erroneamente dalla corte d’appello: secondo la sua tesi, i contratti non consentivano la richiesta di giornate lavorative superiori a quelle pattuite, oppure comunque le condizioni per l’incremento delle giornate non erano state rispettate. Censurava inoltre l’applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il compenso liquidato fosse inferiore all’attività effettivamente resa. La resistente aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale per la restituzione di un rimborso ritenuto corrisposto in eccedenza. La corte d’appello aveva rigettato sia la domanda principale del collaboratore sia la riconvenzionale della federazione; il ricorso per cassazione investiva il solo rigetto della domanda del collaboratore, con tre motivi centrati sull’interpretazione dei contratti e sulla congruità del corrispettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, perché la ricostruzione operata dal giudice di merito sull’assetto contrattuale e sulle clausole relative al numero delle giornate lavorative costituiva una delle interpretazioni plausibili del testo negoziale, sorretta da motivazione adeguata e coerente con i canoni ermeneutici; ha inoltre escluso che l’omesso esame di singoli elementi istruttori integrasse, nel caso concreto, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché i fatti storici rilevanti erano stati comunque considerati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché diretto a sollecitare una diversa valutazione di merito circa la corrispondenza del compenso pattuito alla quantità e qualità della prestazione, valutazione non sindacabile in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come canone di interpretazione del contratto: la censura è stata respinta perché il giudice di merito aveva fornito un’interpretazione plausibile delle clausole contrattuali.
Richiamato come canone sistematico di interpretazione contrattuale, non violato dalla decisione di merito.
Richiamato come canone di buona fede nell’interpretazione del contratto, ritenuto correttamente applicato dal giudice di merito.
Invocato dal ricorrente per contestare la congruità del compenso; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rivalutare un apprezzamento di fatto sulla corrispondenza tra compenso e prestazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato in relazione al dedotto omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso il vizio perché i fatti storici rilevanti erano stati comunque valutati dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di interpretazione degli atti di autonomia privata, la parte non può ottenere in cassazione una nuova lettura della clausola contrattuale quando la soluzione adottata dal giudice di merito sia una delle interpretazioni possibili e plausibili del testo.
- Il sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto è limitato al rispetto dei canoni legali di ermeneutica e alla coerenza logico-formale della motivazione; non consente di sostituire una diversa valutazione dei medesimi elementi di fatto esaminati dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato nella motivazione, anche se non siano stati analiticamente discussi tutti gli elementi istruttori addotti dalle parti.
- La censura sulla misura del corrispettivo o sulla congruità economica della prestazione, se volta a contestare l’accertamento di merito compiuto dal giudice territoriale, è inammissibile in cassazione ove la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
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