Cassazione Civile, Ordinanza n. 00380/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione tardiva al passivo fallimentare di un credito complessivo per tributi, contributi previdenziali, premi assicurativi, interessi, compensi e accessori, portato da sei cartelle di pagamento. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito con riserva, respingendo il resto per prescrizione; il tribunale, investito dell’opposizione dell’agente della riscossione, ha confermato il rigetto ritenendo decorso il termine quinquennale per i crediti contributivi e assicurativi e negando efficacia interruttiva sia alla comunicazione preventiva di ipoteca, perché non validamente notificata, sia all’istanza di rateizzazione, ritenuta non opponibile al fallimento e comunque non idonea a interrompere la prescrizione. In cassazione l’agente della riscossione ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e processuali, sostenendo che dalla relata della comunicazione preventiva di ipoteca risultava l’irreperibilità assoluta del destinatario, sia della sede dell’ente sia del suo legale rappresentante; con il secondo motivo ha censurato la statuizione sulle spese di lite, ma solo in via derivata rispetto all’eventuale accoglimento del primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in base all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e al richiamo all’art. 140 c.p.c., la notificazione in forma speciale per irreperibilità assoluta presuppone rigorose ricerche che devono emergere con chiarezza dalla relata; nel caso concreto, dalla relata riprodotta nel ricorso risultava soltanto il mancato rinvenimento del destinatario presso la sede indicata, ma non l’effettivo compimento di specifiche ricerche presso il Comune di residenza o domicilio fiscale, sicché il Tribunale aveva correttamente escluso l’irreperibilità assoluta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché si limitava a contestare il regime delle spese in modo dipendente dall’ipotetico accoglimento del primo. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
"quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente"
la notificazione in caso di irreperibilità assoluta richiede l’assenza, nel Comune, di abitazione, ufficio o azienda del destinatario e l’osservanza della speciale forma sostitutiva prevista dalla norma.
le notificazioni degli atti tributari avvengono secondo le regole del codice di procedura civile, salvo le modifiche speciali previste dalla disciplina fiscale.
si applica nell’ipotesi di irreperibilità relativa o temporanea assenza del destinatario, con deposito, affissione e raccomandata informativa.
è esclusa l’applicabilità della disciplina dell’irreperibilità di cui a questa norma quando opera la speciale procedura tributaria per irreperibilità assoluta.
la censura sulle spese è inammissibile se proposta solo in via derivata e condizionata all’accoglimento di un altro motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene invocato per dedurre violazione o falsa applicazione di legge, ma il primo motivo non è accolto e il secondo non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995
richiamato dal giudice di merito come termine quinquennale di prescrizione per contributi INPS, premi INAIL, somme aggiuntive e sanzioni riportate nelle cartelle.
artt. 2753, 2754, 2749 e 2778 c.c.
richiamati nella domanda di insinuazione per fondare la richiesta di privilegio sui crediti iscritti a ruolo.
Massime di principio
- La notificazione degli atti tributari in caso di irreperibilità assoluta del destinatario è una forma speciale ed eccezionale, utilizzabile solo quando risulti che nel Comune non esistano abitazione, ufficio o azienda del contribuente e quando dalla relata emergano con chiarezza le ricerche effettivamente compiute dal notificatore.
- La semplice mancata reperibilità presso un indirizzo indicato non basta a integrare l’irreperibilità assoluta: occorre distinguere tale ipotesi dall’irreperibilità relativa, alla quale si applica la procedura ordinaria dell’art. 140 c.p.c.
- Ai fini della validità della notificazione, la relata deve consentire di verificare il concreto e riferibile compimento delle ricerche prescritte; in mancanza, non può ritenersi perfezionata la notificazione speciale.
- Una censura sulle spese di lite formulata solo come conseguenza dell’eventuale accoglimento di un altro motivo è inammissibile se non contiene una autonoma critica della statuizione.
- In sede di legittimità, quando il giudice di merito ha escluso l’efficacia interruttiva di un atto per difetto di valida notifica, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con tale ratio decidendi e con gli accertamenti in fatto posti a base della decisione.
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