Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06532/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di alcuni dipendenti assunti con apprendistato e successivamente interessati dal riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità. La Corte d'appello di Milano aveva confermato la nullità delle clausole del CCNL Attività ferroviarie e dell'accordo sindacale che escludevano dal computo, in tutto o in parte, il periodo di apprendistato ai fini di tali aumenti, accertando il diritto dei lavoratori al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata e al pagamento delle differenze retributive. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi quattro sono stati poi oggetto di rinuncia parziale agli atti; con il quinto motivo la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970, come modificato dalla l. n. 92/2012, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la stabilità del rapporto di lavoro e, quindi, aveva ritenuto sospeso il decorso della prescrizione durante il rapporto. In sostanza, la società contestava la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto.

La decisione

Quanto ai primi quattro motivi, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la rinuncia parziale ai motivi di ricorso non equivale a rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. e segue un regime autonomo. Il quinto motivo è stato rigettato perché infondato: la Corte ha richiamato il recente orientamento secondo cui, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato come modulato dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, l'assenza di un regime di stabilità fa sì che, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorra dalla cessazione del rapporto ai sensi degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. Il ricorso è stato quindi respinto nel complesso nei termini indicati, con condanna della società al pagamento di metà delle spese del giudizio di legittimità e compensazione dell'altra metà; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La rinuncia ai motivi determina un sopravvenuto difetto di interesse alla loro decisione, con conseguente inammissibilità di tali censure.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia parziale ai soli motivi di ricorso non è equiparata alla rinuncia al ricorso e non richiede il regime formale previsto per quest'ultima.

  • art. 391 c.p.c.

    Non è lo schema corretto per dichiarare l'estinzione in caso di semplice rinuncia a singoli motivi di impugnazione.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Per i crediti retributivi periodici richiamati dalla Corte, la decorrenza della prescrizione va valutata in combinato con l'art. 2935 c.c.

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; nel rapporto di lavoro privo di stabilità, ciò avviene alla cessazione del rapporto per i diritti non già prescritti alla data della riforma del 2012.

  • art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300 del 1970

    La Corte richiama la disciplina del regime sanzionatorio dei licenziamenti come modificata dalla l. n. 92/2012 per escludere che, nel nuovo assetto, il rapporto a tempo indeterminato presenti una stabilità idonea a sospendere la prescrizione.

  • L. n. 92 del 2012

    La riforma è considerata decisiva nel mutamento del regime di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • D.Lgs. n. 23 del 2015

    Conferma il nuovo assetto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato privo di un regime di stabilità piena.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • La rinuncia ai singoli motivi di ricorso per cassazione non equivale a rinuncia al ricorso e comporta l'inammissibilità sopravvenuta delle censure residuate priva di interesse, non l'estinzione del giudizio.
  • Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come rimodellato dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, la mancanza di un regime di stabilità certo fa decorrere la prescrizione dei crediti non ancora prescritti alla data della riforma dalla cessazione del rapporto.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro occorre coordinare l'art. 2948, n. 4, c.c. con l'art. 2935 c.c., verificando quando il diritto sia concretamente azionabile alla luce della disciplina del rapporto.
  • Quando l'orientamento nomofilattico recente è già consolidato, la Corte tende a confermarlo in nome dell'uniformità interpretativa e della certezza del diritto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.