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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14628/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da un appalto di servizi di trasporto svolto tramite una società appaltatrice. Due prestatori di lavoro avevano chiesto di accertare che, al di là della veste formale dell'appalto, il rapporto fosse in realtà caratterizzato da interposizione illecita di manodopera, con conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la committente, e con condanna di quest'ultima alle differenze retributive. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'appalto fosse solo apparente perché l'appaltatrice si limitava alla gestione amministrativa dei lavoratori senza una reale organizzazione autonoma delle prestazioni. Nel ricorso per cassazione la società committente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2094 e 1655 c.c. e dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003, sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente ravvisato gli indici della subordinazione e trascurato che i lavoratori operavano nell'ambito delle sole attività previste dal capitolato e dall'accordo quadro, che l'appaltatore disponeva di una propria organizzazione, forniva formazione, gestiva i lavoratori e forniva anche il mezzo di trasporto; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la corte d'appello si fosse limitata ad aderire alla decisione di primo grado senza un autonomo esame dei motivi di gravame. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito, e che il secondo motivo fosse infondato perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione effettiva e una autonoma risposta ai motivi di appello, non riducendosi a una mera adesione acritica alla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso sia la denunciata violazione di legge sostanziale, osservando che la censura tendeva a contestare la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dai giudici di merito, sia la nullità della sentenza d'appello, perché la motivazione della Corte territoriale non era apparente né meramente per relationem. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva accertato l'interposizione illecita di manodopera e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la committente e i lavoratori, con le relative conseguenze retributive. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato come parametro per distinguere il lavoro subordinato dall'appalto apparente; la Corte osserva che la censura della ricorrente investiva in realtà la valutazione dei fatti e delle prove, non una corretta violazione della norma.

  • art. 1655 c.c.

    Usato come riferimento alla nozione di appalto; la Corte conferma che l'accertamento dell'assenza di una reale organizzazione autonoma dell'appaltatore può condurre a escludere la genuinità dell'appalto.

  • art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003

    Richiamato per la disciplina dell'appalto e della manodopera; la Corte non ne fa una lettura innovativa, ma ribadisce che la verifica sulla genuinità dell'appalto è soprattutto accertamento di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per lamentare omissione di pronuncia o mancanza di autonoma valutazione; la Corte ne esclude la violazione perché la sentenza d'appello aveva esaminato i motivi di gravame.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato in relazione alla motivazione apparente; la Corte precisa che una sentenza d'appello è nulla solo se manca un reale percorso argomentativo autonomo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Indicata come norma processuale di riferimento per il motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Indicata come norma processuale di riferimento per il motivo di nullità della sentenza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la censura di violazione di legge sostanziale mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, il motivo è inammissibilmente diretto a ottenere un nuovo giudizio di merito in sede di legittimità.
  • La genuinità o meno di un appalto e l'eventuale interposizione illecita di manodopera dipendono dall'accertamento in fatto circa l'esistenza di una reale organizzazione autonoma dell'appaltatore e della sua capacità di gestire tempi, modalità e mezzi della prestazione.
  • Non basta che l'appaltatore fornisca alcuni elementi organizzativi o un mezzo materiale di lavoro per escludere l'interposizione, se in concreto la prestazione è diretta e organizzata dal committente e l'appaltatore resta privo di autonomia produttiva.
  • La motivazione per relationem della sentenza d'appello è valida purché il giudice del gravame dia conto dei motivi di appello e renda una propria valutazione critica, non essendo sufficiente una mera adesione acritica alla decisione di primo grado.
  • La nullità della motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia meramente apparente o manchi del tutto un autonomo processo deliberativo del giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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