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Sentenza

Sentenza del 01/07/2024 n. 18021 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva irrogato ad A.A., sulla base del verbale della Guardia di Finanza di Vieste del 20 gennaio 2005, la sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 per l’impiego irregolare di due lavoratrici, B.B. e C.C. La sanzione era stata calcolata dal 1° gennaio 2004. Dopo che la CTR, in sede di rinvio, aveva annullato integralmente l’atto, l’Agenzia ha impugnato tale decisione per: ultrapetizione e introduzione in appello di una domanda nuova riguardo a B.B.; omesso esame dell’asserita incongruità della numerazione delle iscrizioni nel libro matricola; violazione delle regole sulla presunzione della decorrenza del rapporto e sull’onere della prova, nonché mancata rideterminazione della sanzione per i periodi effettivamente accertati. A.A. aveva chiesto la definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 119/2018, ma l’Agenzia l’aveva negata per la natura non tributaria delle sanzioni; il diniego, notificato il 28 aprile 2020, non era stato impugnato.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: rispetto a B.B., la richiesta originaria era di rideterminare la sanzione assumendo come data di assunzione il 20 luglio 2004, mentre la successiva domanda di annullamento basata sulla regolare iscrizione nel libro matricola costituiva domanda nuova. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove ed è stato assorbito per il resto. Il terzo motivo è stato accolto limitatamente alla necessità di rideterminare la sanzione: la presunzione di decorrenza dal 1° gennaio è superabile con prova contraria e la CTR aveva ritenuto provate le date di assunzione di B.B. (20 luglio 2004) e C.C. (11 agosto 2004), ma non poteva annullare l’atto per intero; doveva sostituire il provvedimento e quantificare la sanzione dovuta per i periodi accertati. La sentenza della CTR è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non vi è dunque un esito definitivo sulla quantificazione della sanzione.

Norme richiamate

  • Art. 57, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il motivo è quindi fondato poiché l'ufficio ha (incontestatamente il controricorso non deduce alcunché sul primo motivo di ricorso e conclude, in via subordinata, per la rideterminazione della sanzione) evidenziato che, in relazione alla assunzione della sig. B.B., l'originario motivo di ricorso fosse solo in termini di diversa decorrenza dell'assunzione, databile al 20 luglio 2004 anziché all'1 gennaio 2004, con richiesta di rideterminazione della sanzione (come emerge anche dalla lettura del ricorso, presente in atti), rispetto alla quale in effetti la deduzione che essa fosse invece regolarmente registrata nel libro matricola e la domanda di annullamento della sanzione, appaiono configurare un'eccezione ed un petitum nuovi

    Il divieto di introdurre nuove eccezioni in appello impedisce di trasformare una richiesta di rideterminazione della sanzione, fondata su una diversa data di assunzione, in una nuova domanda di annullamento basata sulla regolare iscrizione nel libro matricola.

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    Il motivo è quindi fondato poiché l'ufficio ha (incontestatamente il controricorso non deduce alcunché sul primo motivo di ricorso e conclude, in via subordinata, per la rideterminazione della sanzione) evidenziato che, in relazione alla assunzione della sig. B.B., l'originario motivo di ricorso fosse solo in termini di diversa decorrenza dell'assunzione, databile al 20 luglio 2004 anziché all'1 gennaio 2004, con richiesta di rideterminazione della sanzione (come emerge anche dalla lettura del ricorso, presente in atti), rispetto alla quale in effetti la deduzione che essa fosse invece regolarmente registrata nel libro matricola e la domanda di annullamento della sanzione, appaiono configurare un'eccezione ed un petitum nuovi

    Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda e delle ragioni tempestivamente introdotte; decidere sulla base di una nuova domanda di annullamento oltrepassa tali limiti.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    La censura di omesso esame non consente alla Cassazione di rivalutare il materiale istruttorio per stabilire la data di assunzione; nel caso concreto il motivo è stato assorbito nella parte relativa alla rilevanza dell’iscrizione di B.B. nel libro matricola ed è risultato inammissibile nella parte diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • Art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla L. 23 aprile 2002, n. 73

    In tema di sanzioni amministrative per impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie, l' art. 3 , comma 3, del D.L. 22/02/2002, n. 12 , conv. nella legge 23/04/2002, n. 73 (che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso dall'inizio dell'anno e la data della contestazione della violazione) è stato introdotto per inasprire ulteriormente il trattamento sanzionatorio per coloro che continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante le agevolazioni di varia natura volte ad incentivare l'emersione del lavoro sommerso.

    La sanzione è commisurata al costo del lavoro per il periodo rilevante, ma la presunzione che il rapporto irregolare decorra dal 1° gennaio non è assoluta: il datore può provare una diversa data di inizio. Se la prova dimostra una durata più breve, il giudice deve determinare la sanzione in base al periodo effettivamente accertato.

  • Art. 2697 cod. civ.

    Incombe sul datore di lavoro fornire la prova contraria alla presunzione di decorrenza del rapporto irregolare dal 1° gennaio. Le dichiarazioni rese dalle lavoratrici durante l’ispezione hanno normalmente valore indiziario e sono idonee a concorrere alla prova se confermate da altri elementi, come la documentazione e le caratteristiche stagionali dell’attività.

  • Art. 24 Cost.

    Corte cost. n. 144 del 2005 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione. Tale presunzione assoluta determina la lesione del diritto di difesa garantito dall' art. 24 Cost., dal momento che preclude all'interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta e che pertanto sono in grado di incidere sulla entità della sanzione che dovrà essergli irrogata

    Il diritto di difesa esige che il datore possa dimostrare che il rapporto irregolare sia iniziato dopo il 1° gennaio, poiché tale circostanza incide sul periodo e sull’importo della sanzione.

  • Art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    ciò premesso la C.T.R. ha poi valorizzato il carattere stagionale dell'attività, una volta ritenutane la prova in giudizio, desunta da tutti gli altri rapporti di lavoro, in quanto elemento indicato anche da questa Corte, in sede di cassazione con rinvio, come elemento potenzialmente decisivo per una corretta datazione dell'assunzione, e lo ha ritenuto elemento idoneo a confermare quanto dichiarato dalle lavoratrici e quanto risultante dalla copia del libro matricola, prodotto in grado di appello e ammissibile, ai sensi dell' art. 58 , comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello secondo il comma 2; la documentazione può sostenere difese già proposte e concorrere alla prova della data effettiva di assunzione.

  • Art. 6 D.L. n. 119 del 2018

    La norma è stata invocata dalla contribuente per chiedere la definizione agevolata. Poiché l’Amministrazione ha negato l’accesso alla definizione per la natura non tributaria delle sanzioni e il diniego non è stato impugnato, la Corte ha deciso la controversia nel merito.

  • Art. 23, L. n. 689 del 1981

    Il giudizio tributario, essendo non di "impugnazione-annullamento" bensì di "impugnazione-merito", comporta che, in caso di accoglimento parziale del ricorso del contribuente, la Commissione adita non si possa limitare alla rimozione dell'atto recato in causa, dovendo provvedere, piuttosto, all'emanazione di una pronuncia sostitutiva del provvedimento amministrativo ( Cass. n. 11935/2012 ; Cass. n. 6918/2013 ; Cass. n. 24611/2014 ; Cass., n. 27574/2018 ; Cass. n. 15825/2006 ), con principi applicabili anche alle sanzioni amministrative ex art. 23 L. n. 689 del 1981 , in quanto anche l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione ( Cass. n. 6778/2015 ; Cass. n. 6020/2003 ).

    Nel giudizio di opposizione a una sanzione amministrativa il giudice esamina il fondamento della pretesa e può determinarne direttamente l’entità; se il ricorso è fondato solo in parte, deve rideterminare la sanzione invece di annullare integralmente il provvedimento.

Massime di principio

  • La presunzione che il lavoro irregolare sia iniziato il 1° gennaio dell’anno dell’accertamento è superabile: il datore deve dimostrare la data successiva e la relativa prova può risultare dalla convergenza di dichiarazioni, registrazioni, documenti retributivi e caratteristiche dell’attività.
  • Le dichiarazioni raccolte dagli ispettori non equivalgono automaticamente a prova piena: normalmente hanno valore indiziario e devono essere valutate insieme agli altri elementi disponibili.
  • In appello non si può trasformare una domanda di riduzione o rideterminazione della sanzione in una nuova domanda di annullamento fondata su una diversa ragione; le nuove produzioni documentali possono invece sostenere motivi già tempestivamente dedotti, nei limiti previsti dalla legge.
  • Quando è provato che il periodo di lavoro irregolare è più breve di quello presunto, il giudice deve quantificare la sanzione per il periodo effettivamente accertato, non annullare automaticamente per intero il provvedimento.

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