Sentenza del 01/07/2024 n. 18006 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’ingiunzione di pagamento notificata ad A.A. il 16 dicembre 2018 per la tassa automobilistica relativa al 2012, dopo che gli avvisi di accertamento erano stati notificati il 27 aprile 2015 e non erano stati impugnati entro 60 giorni. Il contribuente ne chiedeva l’annullamento per prescrizione. La CTP di L’Aquila aveva rigettato il ricorso, ritenendo che il termine scadesse il 31 dicembre 2018 e fosse stato interrotto tempestivamente dall’ingiunzione. La CTR Abruzzo, con sentenza n. 236-2-2021, aveva accolto l’appello del contribuente, considerando prescritto il credito dal 27 aprile 2018. La Regione ha impugnato tale decisione in Cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 5 del D.L. n. 953/1982 e degli artt. 2943 e 2945 c.c.: sosteneva che anche dopo la notifica dell’accertamento il termine dovesse scadere il 31 dicembre del terzo anno successivo, quindi il 31 dicembre 2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione e confermato l’annullamento dell’ingiunzione. Ha stabilito che il termine triennale per la riscossione decorre dalla definitività dell’avviso di accertamento, cioè, nel caso concreto, dal 27 giugno 2015, trascorsi 60 giorni dalla notifica del 27 aprile 2015. Il termine è quindi scaduto il 27 giugno 2018; l’ingiunzione notificata il 16 dicembre 2018 è tardiva. La regola speciale dell’art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982, che porta la scadenza al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, non si estende alla fase di riscossione successiva alla definitività dell’accertamento. Spese dell’intero giudizio compensate, in ragione dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali. La Regione deve inoltre versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, e modificato dall’art. 3 D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito dalla L. 7 marzo 1986, n. 60
Laddove il legislatore ha voluto individuare la data finale della prescrizione al 31 dicembre dell'ultimo anno indicato, lo ha espressamente stabilito.
La regola che fissa al 31 dicembre la scadenza del termine triennale risponde alle particolari e variabili date di pagamento della tassa automobilistica. Non si applica, invece, al termine di riscossione successivo alla definitività dell’accertamento, la cui decorrenza è individuabile con precisione.
Art. 2935 c.c.
Il decorso della prescrizione comincia solo allorquando il diritto possa essere fatto valere, non potendosi considerare la decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non sia ancora definitivo e non esigibile, perché non decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso di accertamento.
Il termine prescrizionale inizia quando il credito è esigibile e l’amministrazione può farlo valere. Per un avviso di accertamento non impugnato, ciò avviene alla scadenza dei 60 giorni dalla notifica.
Artt. 2943 e 2945 c.c.
In ipotesi di interruzione del termine di prescrizione il nuovo termine, nel caso di specie triennale, inizia a decorrere dalla data di irretrattabilità dell'atto interruttivo e, quindi, decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso.
La notifica dell’avviso interrompe la prescrizione; una volta che l’atto diviene definitivo, il nuovo termine triennale decorre dalla sua irretrattabilità. Non è differito al successivo 31 dicembre.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art.13 comma 1-quater del D.P.R. n.115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente Regione Abruzzo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti, l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Per la tassa automobilistica, la scadenza speciale al 31 dicembre del terzo anno successivo opera per il termine di recupero collegato all’anno in cui il pagamento era dovuto; non si trasferisce automaticamente agli atti di riscossione successivi a un avviso di accertamento divenuto definitivo.
- Se l’avviso di accertamento non viene impugnato, il credito diviene definitivo ed esigibile allo scadere dei 60 giorni dalla notifica. Da quel momento decorre il nuovo termine prescrizionale previsto per il tributo.
- Dopo la definitività dell’accertamento, la notifica di un atto di riscossione deve intervenire entro il termine triennale calcolato dalla data di definitività, non entro il 31 dicembre del terzo anno successivo. Nel caso deciso, il termine decorreva dal 27 giugno 2015 e scadeva il 27 giugno 2018.
- Nel verificare la tempestività della riscossione, occorre distinguere la fase di accertamento da quella di riscossione: la regola speciale relativa alla tassa automobilistica non prolunga il termine per la successiva riscossione coattiva quando la data iniziale è già certa.
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