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Sentenza

Sentenza del 01/07/2024 n. 17989 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva impugnato un estratto di ruolo, acquisito autonomamente, contestando l’omessa notificazione di diverse cartelle di pagamento. La CTR della Sicilia aveva accolto parzialmente il suo appello, annullando tre cartelle relative a tasse automobilistiche per intervenuta prescrizione triennale, e confermato le altre, relative a imposte di registro e canone RAI, ritenendo non maturata la prescrizione e rilevando atti interruttivi ritualmente notificati. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi, dei quali la Corte non ha esaminato il contenuto, perché il Pubblico Ministero ha sollevato preliminarmente il difetto d’interesse ad agire alla luce dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. A.A. ha eccepito il giudicato interno implicito sulla legittimazione a impugnare l’estratto di ruolo.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto applicabile ai giudizi pendenti l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, che vieta in via generale l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, salvo specifici pregiudizi tassativamente indicati dalla norma. Poiché A.A. non aveva dedotto la ricorrenza di alcuna di tali ipotesi, il suo ricorso originario era inammissibile per difetto d’interesse. È stata respinta l’eccezione di giudicato interno implicito: l’interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e deve sussistere fino alla decisione, anche in presenza di una disciplina sopravvenuta. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR e dichiarato inammissibile il ricorso originario, senza esaminare i due motivi di Cassazione. Spese dell’intero giudizio compensate, in ragione dell’intervento della nuova norma e della pronuncia delle Sezioni Unite durante il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

    Ne consegue che la fattispecie in esame, non venendo in rilievo alcuna delle ipotesi di azione "diretta" di cui alla seconda parte della predetta disposizione, la cui sussistenza il ricorrente non ha dedotto né nella memoria depositata in atti, né in sede di discussione orale, rientra a pieno titolo nel divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo, di cui al citato ius superveniens (comma 4-bis, prima parte, dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973), con conseguente inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente per difetto di interesse all'impugnazione.

    L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri uno degli specifici pregiudizi previsti dalla norma. La disciplina si applica anche ai processi pendenti; in assenza di una di quelle ipotesi, l’impugnazione diretta è inammissibile per difetto d’interesse.

  • Art. 382, ultimo comma, codice di procedura civile

    Conclusivamente, quindi, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. e l'originario ricorso del contribuente dichiarato inammissibile.

    La disposizione consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o il processo non poteva essere proseguito; qui la Corte ha chiuso il giudizio dichiarando inammissibile l’impugnazione originaria.

  • Art. 100 codice di procedura civile

    lo stesso principio vale e deve applicarsi con riferimento all'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ.: la carenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito della domanda

    L’interesse ad agire è un requisito necessario per decidere la domanda nel merito e la sua carenza può essere rilevata d’ufficio in ogni fase e grado, anche se le parti non hanno discusso la questione.

Massime di principio

  • Chi viene a conoscenza di cartelle tramite un estratto di ruolo non può, di regola, impugnare direttamente tale estratto; deve ricadere e fornire prova di uno dei pregiudizi specifici previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
  • La regola sull’inammissibilità dell’impugnazione diretta si applica anche ai processi già pendenti al momento dell’entrata in vigore della disciplina, perché l’interesse ad agire è una condizione che deve sussistere fino alla decisione.
  • La decisione di merito dei giudici precedenti non determina, da sola, un giudicato implicito sull’interesse ad agire se la questione non è stata discussa; la sua carenza resta rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
  • La mancanza dei presupposti per l’impugnazione anticipata non elimina ogni tutela successiva: restano esperibili, ricorrendone le condizioni, i rimedi contro l’esecuzione forzata minacciata o avviata.

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