Sentenza del 01/07/2024 n. 17973 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento relativa all’IVA degli anni 2007 e 2008, con cui, a seguito del controllo automatizzato, era stato disconosciuto il credito IVA maturato nel 2007 e riportato nell’anno successivo. L’Agenzia riteneva omesse entrambe le dichiarazioni: quella IVA 2007, presentata su carta il 16 giugno 2009 anziché telematicamente e oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 settembre 2008, e quella IVA 2008, presentata il 4 ottobre 2010, oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 settembre 2009. La contribuente invocava le agevolazioni previste per i territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 e contestava l’uso della procedura automatizzata senza un previo avviso di accertamento.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia. Ha stabilito che, in caso di dichiarazione IVA omessa, l’Ufficio può iscrivere a ruolo il credito detratto mediante controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, senza previo avviso di rettifica, mentre spetta al contribuente provare l’effettiva spettanza della detrazione; A.A. non aveva fornito tale prova. Ha inoltre chiarito che la deroga che consentiva ai beneficiari delle misure post-sisma di presentare entro il 16 giugno 2009 le dichiarazioni su modelli cartacei riguardava soltanto gli adempimenti scaduti durante il periodo di sospensione, dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008. Non si applicava quindi alle dichiarazioni IVA 2007 e 2008, i cui termini erano scaduti rispettivamente il 30 settembre 2008 e il 30 settembre 2009. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, che aveva parzialmente accolto l’appello della contribuente, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo contro la cartella. Spese integralmente compensate per la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in ipotesi come quella descritta il fisco è autorizzato ad utilizzare la procedura automatizzata di cui all' art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 , senza necessità di emettere avviso di rettifica, restando a carico del contribuente la possibilità di dimostrare l'effettiva spettanza del credito e la sussistenza dei requisiti per usufruire del diritto alla detrazione.
Il controllo automatizzato può essere utilizzato anche per recuperare crediti IVA esposti in dichiarazioni omesse, purché l’attività dell’Ufficio resti formale e basata sui dati disponibili, senza valutazioni o indagini ulteriori. Non è necessario un previo avviso di rettifica; il contribuente può contestare la cartella provando i presupposti sostanziali della detrazione.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Questa Corte ha più volte affermato ( Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021 , conforme a Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 4360 del 20/02/2017 ) che, in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 , non essendo necessario un previo avviso di recupero.
La norma consente l’iscrizione a ruolo all’esito del controllo automatizzato quando la contestazione deriva dal riscontro dei dati dichiarati e delle incongruenze che ne emergono, senza valutazioni sostanziali che richiedano un accertamento ordinario.
Art. 60 del D.P.R. n. 633/1972
Infatti, il fisco può operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La disposizione è richiamata nel quadro del controllo formale automatizzato: questo è ammesso se si limita al raffronto con i dati dell’anagrafe tributaria e non comporta valutazioni o attività investigative ulteriori.
Art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998
Il principio esposto vale anche nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni per imposta armonizzata, ed è incontestato il fatto che la fattispecie in esame verte su crediti derivanti da dichiarazioni IVA omesse, in quanto le dichiarazioni IVA per gli anni 2007 e 2008 sono state prodotte dalla contribuente oltre i 90 giorni dalla scadenza dei relativi termini di presentazione ( art. 2 comma 7 del D.P.R. n. 322 del 1998 ).
Nel caso deciso, le dichiarazioni presentate oltre 90 giorni dalla scadenza sono considerate omesse. Di conseguenza, non si applica la deroga che consentiva la presentazione cartacea ai soggetti colpiti dal sisma, poiché i termini ordinari delle dichiarazioni in questione erano scaduti dopo il periodo di sospensione.
Art. 6, comma 4-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009
In tema di benefici fiscali previsti dall' art. 6 , comma 4 bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 , convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2 , per i soggetti residenti nelle regioni Molise e Puglia, colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, la particolare deroga contenuta nella determinazione del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 22456/2009 dell'11 marzo 2009, la quale ha consentito ai soggetti gravemente danneggiati dagli eventi sismici individuati con i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, di presentare le dichiarazioni in via eccezionale entro la data del 16 giugno 2009, non in via telematica, bensì utilizzando i modelli di dichiarazione annessi ai rispettivi provvedimenti di approvazione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, va interpretata nel senso che non si applica agli adempimenti scaduti in data successiva al periodo di sospensione.
Le agevolazioni post-sisma richiamate dalla norma non rendono applicabile la modalità eccezionale di presentazione cartacea a ogni adempimento eseguito entro il 16 giugno 2009: la deroga riguarda soltanto le dichiarazioni i cui termini scadevano durante la sospensione, dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008.
Art. 3, comma 3, del D.L. n. 162/2008, convertito dalla L. n. 201/2008
In tema di benefici fiscali previsti dall' art. 6 , comma 4 bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 , convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2 , per i soggetti residenti nelle regioni Molise e Puglia, colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, la particolare deroga contenuta nella determinazione del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 22456/2009 dell'11 marzo 2009, la quale ha consentito ai soggetti gravemente danneggiati dagli eventi sismici individuati con i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, di presentare le dichiarazioni in via eccezionale entro la data del 16 giugno 2009, non in via telematica, bensì utilizzando i modelli di dichiarazione annessi ai rispettivi provvedimenti di approvazione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, va interpretata nel senso che non si applica agli adempimenti scaduti in data successiva al periodo di sospensione.
La disciplina speciale richiamata, estesa alle popolazioni del Molise e della Puglia colpite dal sisma, opera nei limiti precisati dalla Corte: la presentazione eccezionale entro il 16 giugno 2009 concerne gli adempimenti che avrebbero dovuto essere eseguiti nel periodo di sospensione, non quelli con scadenza successiva.
Art. 384, secondo comma, c.p.c.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art.384 secondo comma cod. proc. civ., decidendo la controversia nel merito la Corte rigetta il ricorso introduttivo.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Un credito IVA riportato da dichiarazioni omesse può essere recuperato tramite controllo automatizzato, senza un previo avviso di rettifica, se il controllo si limita al riscontro formale dei dati e non richiede valutazioni sostanziali.
- Dopo la cartella, il contribuente può dimostrare in giudizio l’effettiva spettanza della detrazione e i relativi presupposti; se non lo fa, il credito disconosciuto resta recuperabile.
- La presentazione della dichiarazione oltre 90 giorni dalla scadenza comporta, ai fini della decisione, la sua qualificazione come omessa.
- Le deroghe di presentazione previste per le dichiarazioni dei contribuenti colpiti da eventi sismici si applicano agli adempimenti la cui scadenza cadeva nel periodo di sospensione previsto dalla legge, non a quelli scaduti successivamente, anche se presentati entro il termine eccezionale fissato dall’amministrazione.
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