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Sentenza

Sentenza del 01/07/2024 n. 18001 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva impugnato un estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento, sostenendo di non averne mai ricevuto la notifica. I giudici di merito avevano ritenuto regolari le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e non maturata la prescrizione successiva. In Cassazione il contribuente aveva proposto due motivi, ma la Corte ha esaminato preliminarmente l’ammissibilità dell’impugnazione alla luce dello ius superveniens introdotto dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973. Il contribuente ha inoltre eccepito la formazione di un giudicato interno implicito sull’ammissibilità dell’azione.

La decisione

La Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato inammissibile l’originario ricorso del contribuente, per difetto di interesse ad agire: non era stata dedotta né dimostrata una delle specifiche ipotesi che consentono l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo. L’eccezione di giudicato implicito è stata rigettata, poiché l’interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e deve sussistere fino alla decisione; la norma sopravvenuta si applica ai processi pendenti. I due motivi di Cassazione non sono stati esaminati, perché la declaratoria d’inammissibilità li ha resi superflui. Spese dell’intero giudizio compensate tra le parti, in ragione dell’intervento della norma innovativa e della pronuncia delle Sezioni Unite durante il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

    Ne consegue che la fattispecie in esame, non venendo in rilievo alcuna delle ipotesi di azione "diretta" di cui alla seconda parte della predetta disposizione, la cui sussistenza il ricorrente non ha dedotto né nella memoria depositata in atti, né in sede di discussione orale, rientra a pieno titolo nel divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo, di cui al citato ius superveniens (comma 4-bis, prima parte, dell' art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 ), con conseguente inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente per difetto di interesse all'impugnazione.

    L’estratto di ruolo non è direttamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio previsto dalla norma: ostacoli alla partecipazione a una procedura di appalto, alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La disposizione si applica anche ai giudizi pendenti; in assenza di una di tali ipotesi, l’azione è inammissibile per difetto di interesse.

  • Art. 100 c.p.c.

    La carenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito della domanda.

    L’interesse ad agire è un presupposto necessario per decidere il merito e il giudice può rilevarne d’ufficio la mancanza in ogni fase e grado. Non si forma un giudicato implicito su tale requisito per il solo fatto che i giudici di merito abbiano deciso la controversia nel merito.

  • Art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    Conclusivamente, quindi, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 , ultimo comma, cod. proc. civ. e l'originario ricorso del contribuente dichiarato inammissibile.

    La Cassazione può cassare senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita; nel caso concreto ha adottato questa forma di decisione dopo aver dichiarato inammissibile l’originario ricorso.

Massime di principio

  • Chi viene a conoscenza di cartelle tramite un estratto di ruolo non può, di regola, impugnare direttamente l’estratto: deve agire contro l’atto impositivo o di riscossione rilevante e rispettare i presupposti previsti dalla legge.
  • L’impugnazione diretta di ruolo e cartella asseritamente non notificata è consentita nei casi specifici previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; chi agisce deve allegare e dimostrare il pregiudizio concreto rientrante in una di tali ipotesi.
  • La disciplina sopravvenuta sull’interesse ad agire può applicarsi ai processi ancora pendenti, perché l’interesse deve sussistere ed essere valutato fino al momento della decisione.
  • L’interesse ad agire è rilevabile d’ufficio e la decisione di merito dei giudici precedenti non determina, da sola, un giudicato implicito sulla sua sussistenza.
  • La declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione anticipata non elimina ogni tutela: la tutela successiva può essere esercitata nelle forme previste quando l’esecuzione forzata sia almeno minacciata.

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