Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/07/2024 n. 17976 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione dei dinieghi di autotutela con cui l’Amministrazione aveva rifiutato di annullare avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006, divenuti definitivi perché non impugnati, concernenti la rideterminazione dei redditi e dell’IVA, con interessi e sanzioni. La società e A.A. contestavano, tra l’altro, l’esclusione della legittimazione del fallito a impugnare, affermata dalla CTR in base all’art. 43 della legge fallimentare. Il ricorso era articolato in sette motivi; la decisione ha però ritenuto decisivo che i dinieghi di autotutela, nelle circostanze del caso, non fossero impugnabili per rimettere in discussione la pretesa tributaria ormai definitiva.

La decisione

La Cassazione ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità formulate dall’Agenzia: A.A. aveva dichiarato di agire anche quale ex socio e, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, il fallito può impugnare l’atto impositivo se il curatore è rimasto oggettivamente inerte. Ha quindi corretto la motivazione della CTR sulla legittimazione, ma ne ha confermato il dispositivo: i dinieghi di autotutela erano inimpugnabili perché le contestazioni miravano a far valere l’interesse individuale del contribuente a rimuovere avvisi definitivi, senza dedurre ragioni di rilevante interesse generale. La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, non si applicava all’istanza oggetto del giudizio, presentata anteriormente. Ricorso rigettato; ricorrenti condannati in solido a pagare € 8.000,00 di spese, oltre spese prenotate a debito. Rilevati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 43 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    in caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 L.Fall. re, in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato

    Il fallito può impugnare l’atto impositivo relativo a presupposti anteriori al fallimento quando il curatore sia rimasto oggettivamente inerte. Se tale inerzia manca, il fallito non ha capacità processuale per quell’impugnazione; la questione può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado.

  • Art. 113, primo comma, c.p.c.

    il principio "iura novit curia" di cui all' art. 113 , primo comma, c.p.c. fa sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti

    Il giudice può correggere la qualificazione giuridica e applicare le norme pertinenti anche se le parti hanno richiamato principi diversi. Ciò ha consentito alla Cassazione di correggere la motivazione della CTR, confermandone comunque il dispositivo.

  • Artt. 10-quater e 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotti dal D.Lgs. n. 219/2023

    il legislatore, infatti, ha inserito l'importante istituto all'interno dello Statuto del contribuente, abrogando la precedente disciplina e prevedendo alcune significative novità, con gli artt. 10-quater e 10-quinquies, in vigore dal 18 gennaio 2024, i quali disciplinano e riformano l'istituto dell'autotutela tributaria, distinguendola in obbligatoria e facoltativa; è appena il caso di ricordare quanto sopra per sottolineare come ali previsioni non si applichino al caso di specie in quanto entrati in vigore in data 18 gennaio 2024 e quindi successivamente alla proposizione dell'istanza di autotutela oggetto del presente giudizio

    La riforma dell’autotutela tributaria, che distingue tra autotutela obbligatoria e facoltativa, non si applica alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore, secondo quanto deciso per la vicenda in esame.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il diniego di autotutela non è, di regola, un mezzo per riaprire i termini di impugnazione di un atto tributario divenuto definitivo né per riproporre contestazioni fondate soltanto sull’interesse individuale del contribuente a pagare meno imposte.
  • Il giudice può sindacare il diniego di autotutela nei limiti della verifica di eventuali profili di illegittimità collegati a ragioni di rilevante interesse generale per la rimozione dell’atto; non può sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione discrezionale né riesaminare ordinariamente la fondatezza della pretesa definitiva.
  • Nel fallimento, per gli atti impositivi relativi a presupposti anteriori alla dichiarazione, il fallito può agire quando il curatore sia rimasto oggettivamente inerte; non è necessario provare che l’inerzia fosse consapevole o volontaria. L’assenza di inerzia comporta difetto di capacità processuale del fallito per quella controversia.
  • La legittimazione ad agire in una specifica qualità può rilevare autonomamente: nel caso deciso A.A. aveva dichiarato di agire anche come ex socio, circostanza sufficiente a superare l’eccezione preliminare relativa alla sua legittimazione in tale veste.
  • Il giudice può confermare il dispositivo della decisione impugnata correggendone la motivazione e applicando d’ufficio la corretta qualificazione giuridica dei fatti.
  • Le nuove regole sull’autotutela tributaria introdotte dal D.Lgs. n. 219/2023 non sono state applicate alla fattispecie perché l’istanza era anteriore alla loro entrata in vigore, il 18 gennaio 2024.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.