Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/02/2025 n. 95 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento (anno 2015) per ripresa di una ritenuta d'acconto estera di € 4.603,00 disconosciuta dall'Agenzia per omessa compilazione del quadro CE nella dichiarazione dei redditi. In primo grado la società aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso sostenendo che l'omissione fosse meramente formale, sanata dal pagamento della sanzione fissa di € 200 ai sensi dell'art. 9 DL n. 119/2018 e dalla presentazione di una dichiarazione integrativa contenente il quadro CE.

La decisione

La Corte territoriale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'omessa compilazione del quadro CE incida radicalmente sulla possibilità di determinare i redditi esteri e la liquidazione del credito d'imposta ai sensi dell'art.165 TUIR, escludendo pertanto l'efficacia del pagamento di € 200 quale sanatoria (art. 9 DL 119/2018) poiché la violazione non è meramente formale. Ha altresì ritenuto inefficace la dichiarazione integrativa presentata dopo la conoscenza dell'accertamento automatizzato (art. 36-ter DPR 600/1973) e ha constatato l'insufficienza della documentazione prodotta a provare il definitivo pagamento delle imposte all'estero. Confermata la legittimità della cartella di pagamento; la S.E. s.r.l. è condannata a rimborsare le spese di lite: € 800,00 per il primo grado e € 1.000,00 per il secondo, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 165 TUIR

    "la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata"

    La Corte interpreta il comma 8 nel senso che l'omessa indicazione dei redditi esteri (omissione del quadro CE) impedisce la determinazione del credito d'imposta e dunque esclude il diritto alla detrazione/credito in Italia.

  • art. 36-ter DPR n. 600/1973

    Norma che disciplina il controllo formale automatizzato delle dichiarazioni; qui rileva il momento della notifica dell'esito del controllo, dopo il quale la dichiarazione integrativa non è più efficace.

  • art. 9 DL n. 119/2018

    Consente la definizione agevolata di violazioni di natura meramente formale anteriori al 24.10.2018; la Corte ritiene che non sia applicabile quando l'omissione incide sulla base imponibile e sulla determinazione delle imposte.

  • art. 2, comma 8, DPR n. 322/1998

    Stabilisce limiti alla presentazione della dichiarazione integrativa: secondo giurisprudenza consolidata (richiamata), non è ammissibile dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di verifiche o contestazioni, pena la perdita dell'efficacia riparatoria.

  • art. 35 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale norma che disciplina la decisione in camera di consiglio della Commissione tributaria regionale/di grado.

Massime di principio

  • L'omissione di indicare i redditi prodotti all'estero (quadro CE) in dichiarazione impedisce il riconoscimento del credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 TUIR: la violazione non è considerata meramente formale se incide sulla determinazione della base imponibile e sulla liquidazione del credito.
  • La presentazione di una dichiarazione integrativa dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di controlli, contestazioni o dell'esito dell'accertamento (es. notifica esito art. 36-ter) è inefficace a sanare l'omissione ai fini di evitare rilievi e sanzioni.
  • La sanatoria prevista dall'art. 9 DL 119/2018 riguarda violazioni meramente formali che non modificano la base imponibile; non può essere invocata quando l'errore incide sulla determinazione delle imposte o del credito d'imposta.
  • Il contribuente deve fornire prova documentale solida del pagamento definitivo delle imposte all'estero (documenti ufficiali, ricevute, eventuale traduzione asseverata) per poter vantare il credito di imposta in Italia; documentazione insufficiente o non tradotta può essere ritenuta inidonea.
  • Per minimizzare il rischio di perdita del credito estero: compilare correttamente il quadro CE in sede di prima dichiarazione; se si scopre un errore, provvedere tempestivamente (prima di qualsiasi formale conoscenza di controlli) alla dichiarazione integrativa e alla sanatoria, corredando la documentazione probatoria del pagamento estero.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.