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Sentenza

Sentenza del 04/02/2025 n. 2743 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento n. 097 2013 0175094 048, emessa per il maggior reddito di capitale relativo al 2004, accertato al socio in base alla presunta distribuzione degli utili extracontabili della Selecting Job Srl, società cancellata dal registro delle imprese il 9 dicembre 2005. L’avviso personale, notificato il 13 luglio 2011, non era stato impugnato ed era divenuto definitivo. Il contribuente contestò la cartella, sostenendo che l’accertamento societario richiamato nell’avviso personale non era stato notificato alla società e che, essendo questa estinta, mancava un valido atto presupposto. L’Agenzia denunciò in cassazione, tra l’altro, che tale questione era stata introdotta tardivamente e che i vizi dell’avviso ormai definitivo non potevano essere fatti valere impugnando la cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo dell’Agenzia, relativi alla violazione dei limiti dell’impugnazione e alla preclusione derivante dalla definitività dell’avviso personale; ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto motivo. Ha chiarito che, una volta divenuto definitivo l’avviso di accertamento regolarmente notificato al socio, la cartella può essere contestata soltanto per vizi propri, non per vizi dell’avviso o dell’accertamento societario presupposto. Inoltre, il vizio di omessa notifica dell’atto societario non rende inesistente l’atto impositivo e, nel caso concreto, il socio ne aveva comunque avuto conoscenza perché allegato al proprio avviso. La censura di omessa notifica era stata inoltre introdotta solo con una memoria successiva al ricorso originario, e quindi tardivamente. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della C.t.r., poiché la causa non poteva essere proposta; ha dichiarato integralmente compensate le spese dei gradi di merito e condannato A.A. a rimborsare all’Agenzia le spese di cassazione, liquidate in 5.500 euro oltre alle spese prenotate a debito. In primo grado la C.t.p. aveva respinto il ricorso; la C.t.r. aveva accolto l’appello del contribuente, ma tale decisione è stata eliminata.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 3, e art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È principio consolidato quello per cui qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato, a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamento presupposto.

    La cartella che segue un avviso notificato e non impugnato non consente di riaprire la contestazione della pretesa tributaria o dei vizi dell’avviso presupposto: l’impugnazione è limitata ai vizi propri della cartella.

  • Art. 24, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In tema di invalidità degli atti impositivi opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell’atto; pertanto, le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d’ufficio né fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità.

    I vizi dell’atto impositivo devono essere dedotti con motivi specifici nel ricorso introduttivo; non possono essere introdotti tardivamente con una memoria successiva né sollevati per la prima volta in cassazione.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 5 del TUIR; art. 53 Cost.

    È pur vero che in tema di accertamento in capo al socio di un reddito derivante dalla presunta distribuzione di utili extra-contabili realizzati da società a ristretta base, per principio consolidato, la validità dell’avviso societario costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati; ciò, tuttavia, non esclude che il socio sia tenuto ad impugnare l’avviso individuale, facendo valere i vizi dell’atto impositivo, anche nell’ipotesi in cui derivino dalla invalidità dell’avviso societario, non potendo recuperare il rimedio in sede di impugnazione della cartella.

    La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio presuppone la validità dell’accertamento societario. Tuttavia, il socio deve contestare i vizi dell’avviso personale nei termini previsti: non può recuperare tale possibilità impugnando successivamente la cartella.

  • Art. 382 c.p.c.

    La sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 cod. proc. civ., in quanto la causa non poteva essere proposta.

    La cassazione senza rinvio è stata disposta perché, stante la definitività dell’avviso personale e l’inammissibilità delle contestazioni mosse soltanto contro la cartella, la causa non poteva essere proposta nei termini in cui era stata introdotta.

Massime di principio

  • Se l’avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e non impugnato entro i termini, diventa definitivo; la successiva cartella può essere contestata per i propri vizi, ma non per rimettere in discussione la fondatezza o la validità dell’avviso.
  • Il contribuente deve dedurre i vizi dell’atto impositivo con il ricorso introduttivo. Una memoria successiva non può normalmente ampliare i motivi di ricorso introducendo una censura nuova, salvo i presupposti previsti dalla disciplina processuale.
  • Nel caso di utili extracontabili attribuiti ai soci, la validità dell’accertamento societario è rilevante per la presunzione di distribuzione; nondimeno, il socio deve impugnare tempestivamente il proprio avviso e far valere in quella sede anche i vizi derivanti dall’accertamento della società.
  • L’omessa notificazione non equivale automaticamente all’inesistenza dell’atto impositivo: la notifica è, in linea generale, una condizione di efficacia e il vizio può essere irrilevante se l’atto ha raggiunto il proprio scopo, come quando il contribuente ne abbia comunque avuto conoscenza.
  • L’annullamento dell’accertamento societario per ragioni procedurali o per estinzione dell’ente, senza una decisione sul merito della pretesa fiscale, non comporta necessariamente che venga meno l’accertamento del reddito del socio.

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