Sentenza del 04/02/2025 n. 2707 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, che rettificava il reddito dell’impresa individuale da 15.117 euro a 157.817 euro. Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso da parte della CTP, formulando cinque motivi. Con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e omessa effettiva pronuncia sulle censure formulate nell’appello: la CTR ne aveva soltanto elencato i motivi, dichiarandoli infondati senza illustrarne i contenuti essenziali né spiegare perché li disattendesse. La decisione menzionava inoltre, in modo generico, prove relative ai costi e accantonamenti destinati al nipote del contribuente, senza motivare adeguatamente la loro valutazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la motivazione della CTR era meramente apparente, poiché non consentiva di individuare il percorso logico seguito né di verificare che le critiche del contribuente fossero state realmente esaminate. Gli altri quattro motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, affinché decida nuovamente conformandosi ai principi indicati e liquidi le spese del giudizio di Cassazione. Non è stata quindi decisa in via definitiva la fondatezza dell’accertamento fiscale.
Norme richiamate
Art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 118 disp. att. c.p.c.
In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame.
Nel processo tributario la sentenza d’appello è nulla quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza esporre le censure dell’appellante e le ragioni per cui le respinge. La motivazione deve rendere comprensibile che i motivi di gravame sono stati esaminati e valutati.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.
La censura di nullità per vizio motivazionale è ammissibile quando la carenza riguarda l’esistenza stessa della motivazione, ad esempio perché apparente o incomprensibile, e il difetto emerge dalla sentenza. Non basta invece lamentare una motivazione soltanto insufficiente.
Massime di principio
- La sentenza d’appello non è adeguatamente motivata se si limita a elencare i motivi di impugnazione e a dichiararli infondati: deve esporre, almeno sinteticamente, le questioni essenziali e le ragioni della loro reiezione.
- Il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado può essere utilizzato solo se consente di comprendere che le specifiche critiche d’appello sono state effettivamente esaminate; una mera adesione generica non è sufficiente.
- Le valutazioni di prove e costi non possono ridursi ad affermazioni apodittiche: il giudice deve spiegare perché gli elementi prodotti non dimostrino i fatti o i requisiti rilevanti.
- L’accoglimento in Cassazione per motivazione apparente comporta la cassazione con rinvio, ma non determina di per sé l’annullamento dell’accertamento fiscale: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia e decidere anche le questioni rimaste assorbite.
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