Sentenza del 04/02/2025 n. 2686 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2004-2008, con cui l’Agenzia aveva recuperato maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi, contestando l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti. Dopo il rigetto dei ricorsi della società da parte della CTP di Bari, la CTR della Puglia aveva accolto l’appello della Curatela, ritenendo che le verifiche non avessero prodotto elementi sufficienti a dimostrare le operazioni inesistenti e valorizzando anche la struttura operativa della società. L’Agenzia ha proposto due motivi di ricorso per Cassazione: con il primo ha contestato la valutazione delle prove e l’onere probatorio; con il secondo ha denunciato la rilevanza attribuita dalla CTR all’assoluzione penale dell’ex amministratore e la violazione dell’autonomia tra processo penale e tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo confuso e non specifico e, nella sostanza, diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in Cassazione. La Corte ha osservato che la CTR aveva fondato la decisione soprattutto sull’assenza di riscontri a carico della società e sulla coerenza tra la sua struttura produttiva e gli acquisti contestati; l’assoluzione dell’ex amministratore era stata richiamata solo come elemento accessorio, non decisivo. Il secondo motivo è stato rigettato: la Corte ha richiamato la nuova disciplina dell’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, ma ha rilevato che la sentenza penale di assoluzione non era presente agli atti e che, comunque, non costituiva il fondamento determinante della decisione della CTR. L’Agenzia è stata condannata a rifondere alla Curatela le spese, liquidate in Euro 29.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto per la parte soccombente, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
In base all' art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata.
I motivi di ricorso per Cassazione devono individuare con precisione la parte della decisione contestata e spiegare in modo chiaro perché sarebbe errata. Censure generiche, confuse o non riferite alle ragioni della sentenza sono inammissibili.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall' art. 360 cod. proc. civ.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge deve identificare un effettivo errore giuridico riconducibile alle categorie previste dall’articolo. Non può essere usata per chiedere alla Cassazione una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove.
Art. 21-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dibattimentale con le formule indicate vincola il giudizio tributario sui medesimi fatti materiali, se riguarda lo stesso soggetto. La disposizione può applicarsi anche nei giudizi di Cassazione ancora pendenti alla sua entrata in vigore, ma nel caso esaminato la sentenza penale non era stata prodotta agli atti.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, poiché la parte soccombente era l’Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione di fatti e prove: occorre indicare uno specifico errore di diritto o un vizio processuale, confrontandosi puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata.
- Un motivo che cumula censure diverse in modo confuso o non consente di distinguerle può essere dichiarato inammissibile, anche se formalmente richiama norme di legge.
- L’assoluzione penale dell’amministratore non determina automaticamente l’esito del contenzioso tributario; tuttavia, per i giudizi ancora pendenti, l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000 attribuisce efficacia di giudicato alla specifica assoluzione dibattimentale irrevocabile, se riguarda lo stesso soggetto e gli stessi fatti materiali e ricorrono le formule assolutorie previste.
- Quando la decisione di merito poggia su autonome valutazioni delle prove tributarie, il richiamo accessorio all’esito penale non è necessariamente decisivo: per contestare la sentenza occorre attaccare in modo specifico la sua effettiva ratio decidendi.
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