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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19246/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando sette motivi: 1) nullità per irregolare notifica del decreto di citazione per appello (sarebbe stata notificata al difensore nonostante elezione di domicilio in Cantù); 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia su eccezione difensiva relativa all'utilizzabilità delle relazioni degli operanti; 3) vizio di motivazione e insufficienza delle prove, e erronea attribuzione di responsabilità all'imputata in quanto proprietaria del terreno (contestando l'uso del solo titolo di proprietà); 4) errata valutazione e mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 5) errata determinazione delle attenuanti generiche e loro applicazione solo al reato principale non anche ai reati satellite (art. 62-bis, 133 c.p.); 6) diniego ingiustificato della pena pecuniaria sostitutiva sulla base di precedenti non considerati in primo grado e possibile violazione del divieto di reformatio in peius; 7) diniego della sospensione condizionale della pena con motivazione assertiva e basata su presunti due precedenti mentre in primo grado risultava un solo precedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, dunque, è stata mantenuta la condanna confermata dalla Corte d'appello (sentenza del 04/11/2025 che confermava la sentenza del Tribunale di Como del 27/11/2024). In primo grado Grande Barbara era stata giudicata colpevole per violazioni edilizie e del codice dei beni culturali (art. 44, comma 1 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 e art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004) ed era stata condannata a mesi 2 e giorni 15 di arresto, euro 13.000,00 di ammenda e ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. La Cassazione ha rigettato i vari motivi come segue: il primo motivo (notifica) è infondato perché la notifica al difensore è risultata legittima dopo il tentativo infruttuoso alla residenza eletta; il secondo e il terzo sono inammissibili per aspecificità e mancato confronto puntuale con la motivazione impugnata; il quarto (art. 131-bis) è infondato perché la Corte territoriale ha motivato congruamente la gravità del fatto; il quinto (attenuanti) è infondato perché la Corte ha applicato correttamente i criteri per il calcolo della pena in caso di reato continuato; il sesto (pene sostitutive) è infondato perché il diniego è ampiamente motivato sul piano discrezionale con riferimento ai precedenti penali aggiornati; il settimo (sospensione condizionale) è infondato perché la Corte d'appello ha correttamente considerato certificati penali aggiornati che evidenziavano più precedenti e l'esistenza del limite alla ripetizione del beneficio. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, la ricorrente è condannata alle spese del procedimento e al pagamento di una sanzione pecuniaria come indicato in dispositivo.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. c)

    Norma richiamata in relazione al reato edilizio contestato: la sentenza conferma che le opere realizzate rientrano nelle fattispecie vietate dal testo normativo e giustificano la responsabilità penale accertata

  • d.lgs. n. 42/2004, art. 181, comma 1

    Norma richiamata in relazione alla tutela dei beni culturali: le opere contestate sono state ritenute rilevanti anche sotto il profilo della disciplina sui beni culturali

  • codice di procedura penale, art. 161, comma 4

    Consente la notifica al difensore via PEC quando la notifica all'indagato nel domicilio eletto è risultata inefficace dopo verifica; la Corte ha ritenuto correttamente eseguita tale verifica prima della notifica al difensore

  • codice di procedura penale, art. 179

    Norma processuale citata tra quelle rilevanti per la disciplina delle notificazioni e della comunicazione degli atti; in concreto la sua invocazione non ha trovato accoglimento perché la procedura di notifica è risultata regolare

  • codice di procedura penale, art. 581, comma 1 quater

    Prevede il mandato e le modalità per il deposito dell'atto di appello; richiamata rispetto all'elezione di domicilio e alla notifica del decreto di citazione in appello

  • codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)

    Richiamata in tema di inammissibilità del ricorso per genericità e mancata correlazione del motivo con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato

  • codice di procedura penale, art. 597, comma 1

    Rilevante rispetto al principio di devoluzione parziale dell'appello: il giudice d'appello può decidere su questioni autonome anche con argomentazioni diverse da quelle del primo grado, senza violare il divieto di reformatio in peius

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per gli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la valutazione dell'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile tale causa in ragione della gravità, entità e consistenza delle opere abusive, giudizio ritenuto congruo dalla Cassazione

  • codice penale, art. 62-bis

    Riguarda le circostanze attenuanti specifiche introdotte dalla normativa; richiamata assieme all'art. 133 per la determinazione delle attenuanti e del calcolo della pena in caso di reato continuato

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: richiamato quale parametro per la valutazione della tenuità (art. 131-bis) e per la valutazione discrezionale delle pene sostitutive e delle attenuanti generiche

  • Legge n. 689/1981, art. 58 (testo citato nel giudizio)

    «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».

    La Corte ha richiamato la norma per affermare il carattere discrezionale del giudice nel valutare l'applicabilità delle pene sostitutive, sottolineando che il giudizio prognostico sulla rieducazione e sul rischio di recidiva è accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se motivato non manifestamente illogicamente

  • decreto legislativo n. 150/2022 (modifica alla L. n. 689/1981)

    Richiamato come modifica normativa che conferma e aggiorna i criteri di esercizio del potere discrezionale del giudice in tema di pene sostitutive

  • codice penale, art. 20-bis

    Elenca le pene sostitutive previste (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria sostitutiva): richiamato per qualificare gli istituti alternativi alla pena detentiva

  • codice penale, art. 164

    Norma richiamata in relazione ai limiti alla concessione della sospensione condizionale della pena (in particolare nei casi di reiterata concessione del beneficio): la Corte ha ritenuto correttamente che l'imputata avesse già fruito due volte del beneficio e pertanto fosse ostativa ulteriore concessione

  • codice penale, art. 163 e art. 165

    Norme richiamate a corollario del tema della sospensione condizionale e delle sue condizioni/effetti; nel caso la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia motivato adeguatamente il diniego a fronte dei precedenti aggiornati

Massime di principio

  • Notifiche agli avvisi di gravame: la notifica al difensore è legittima se preceduta da un serio tentativo di notifica all'indirizzo eletto e dalla verifica dell'insuccesso; l'assenza di tale verifica può determinare nullità, ma il semplice invio al difensore dopo accertamento negativo è corretto
  • Invalidità di prove e ricorso per cassazione: chi lamenta inutilizzabilità di prove deve specificare e dimostrare l'incidenza che l'esclusione di tali prove avrebbe sulla 'prova di resistenza'; motivi generici sono inammissibili
  • Attribuzione di responsabilità per lavori abusivi: la qualità di proprietario/committente e il fatto di essere beneficiario delle opere possono giustificare responsabilità penale quando emerge che i lavori non erano funzionali all'attività agricola ma a finalità diverse
  • Applicabilità dell'art. 131-bis (tenuità): il giudizio sulla particolare tenuità è rimesso al giudice che può valorizzare solo alcuni elementi ritenuti rilevanti; la mera richiesta senza argomentazione specifica difficilmente ottiene successo
  • Attenuanti generiche e reato continuato: se le attenuanti generiche sono concesse devono applicarsi ai reati posti in continuazione salvo esclusione espressa; la loro operatività ha effetti diversi sui reati principali e satelliti
  • Pene sostitutive e discrezionalità giudiziale: il rifiuto di pene sostitutive è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica; il giudice può basare il diniego su precedenti penali aggiornati purché la motivazione sia specifica e puntuale
  • Sospensione condizionale della pena: esiste un limite alla ripetuta concessione del beneficio; il giudice può negare la sospensione sulla base di precedenti e dell'uso già ripetuto del beneficio, specie quando i certificati penali aggiornati documentano precedenti ulteriori

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