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Sentenza

Sentenza del 15/10/2020 n. 22359 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La societa' impugna la sentenza della CTR ritenendo erronea la valutazione che ha ritenuto il complesso degli elementi prodotti dall'Ufficio (valori OMI, listino Borsa Immobiliare, mutui erogati a terzi acquirenti superiori ai prezzi dichiarati, perizie) idonei a costituire presunzioni gravi, precise e concordanti tali da legittimare l'accertamento di maggiori ricavi derivanti dalle vendite immobiliari; denuncia inoltre l'uso improprio del 'valore normale' desunto dalle banche dati e contestata l'omessa valutazione della presunta falsita' di documentazione e delle dichiarazioni giurate dei terzi acquirenti che avrebbero dovuto giustificare gli scostamenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, dopo la riforma (L. n.88/2009), il giudice puo' fondare il convincimento su un unico elemento purché dotato dei requisiti di gravita', precisione e concordanza; ha ritenuto corretta la valutazione della CTR che ha considerato il complesso degli elementi (OMI, listino, mutui superiori ai prezzi dichiarati, perizie) e ha giudicato inidonee le dichiarazioni giurate dei compratori, prive di documentazione probatoria idonea a superare la prova presuntiva. La riduzione del 10% operata dalla CTR per la 'estremamente periferica' ubicazione degli immobili e' stata ritenuta congrua. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia per Euro 6.000,00.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d)

    art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente al fisco di utilizzare presunzioni per determinare elementi positivi di imponibile; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di presunzioni purché gravi, precise e concordanti, e valutabili anche sulla base di un insieme di elementi (OMI, mutui, perizie).

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54

    Norma IVA che disciplina l'accertamento presuntivo; applicata congiuntamente all'art. 39 DPR 600/1973 per ritenere legittimo dedurre operazioni non integralmente dichiarate sulla base di presunzioni gravanti.

  • Legge 7 luglio 2009, n. 88, articolo 24, comma 5

    Ha reintrodotto la presunzione semplice con efficacia retroattiva (supprimendo la presunzione legale relativa introdotta dal D.L. n.223/2006): la Corte chiarisce che, anche in presenza di presunzione semplice, il giudice puo' fondare il convincimento su un elemento singolo se dotato dei requisiti di gravita', precisione e concordanza.

  • Codice Civile, articoli 2727 e 2729

    Principi sul valore probatorio delle presunzioni e sulla possibilita' di desumere fatti non direttamente accertati da elementi noti; richiamati come parametro per la valutazione in sede civile/tributaria delle presunzioni dedotte dall'Ufficio.

  • Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5

    Parametri di legittimita' per il ricorso per cassazione: denuncia di violazione di norme e omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha ritenuto infondati i motivi n. 3 e ha dichiarato il motivo relativo al mancato esame inammissibile perche' il giudice d'appello ha effettivamente esaminato e valutato le dichiarazioni dei terzi.

Massime di principio

  • Dopo la L. n.88/2009 il giudice tributario puo' fondare l'accertamento su un singolo elemento solo se questo e' grave, preciso e concordante: i dati OMI o listini da soli spesso non bastano.
  • Gli scostamenti tra mutui erogati ai compratori e i prezzi dichiarati nei rogiti, unitamente a perizie di stima dei creditori, costituiscono elementi oggettivi idonei a integrare la presunzione di maggior reddito dalle vendite immobiliari.
  • Le dichiarazioni giurate di terzi acquirenti sono deboli se non corredate da documentazione comprovante le ragioni di spesa o finanziamento (es. registrazioni di spese, fatture, prove di acquisto di beni registrati).
  • Le valutazioni di merito del giudice di appello sulla fondatezza delle prove e sulla credibilita' delle dichiarazioni sono difficilmente sindacabili in cassazione, salvo vizi di legge o mancanza di motivazione.
  • La contestazione dell'Amministrazione basata su un 'complesso' di elementi oggettivi e documentali e' piu' solida rispetto all'uso isolato di banche dati; tuttavia il contribuente puo' contrastarla con prove documentali forti che giustifichino gli scostamenti.
  • La posizione geografica e caratteristiche dell'immobile (es. estrema periferia) possono giustificare una riduzione dei valori accertati; il giudice di merito puo' temperare l'accertamento in base alle circostanze concrete.

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