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Sentenza

Sentenza del 15/10/2020 n. 831 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Servizi di pagamento nel mercato interno - Direttiva 2007/64/CE - Articolo 45 - Direttiva (UE) 2015/2366 - Articolo 55 - Recesso da un contratto quadro - Direttiva 2014/17/UE - Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali - Articolo 12, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3 - Pratiche di commercializzazione abbinata - Pratiche di commercializzazione aggregata - Direttiva 2014/92/UE - Conti di pagamento - Articoli da 9 a 14 - Trasferimento del conto di pagamento - Obbligo di accreditare i propri redditi su un conto di pagamento presso il creditore durante un periodo fissato dal contratto di prestito come contropartita di un vantaggio personalizzato - Durata dell'obbligo - Perdita del vantaggio personalizzato in caso di chiusura anticipata del conto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del decreto n.2017-1099 e dell'ordinanza che autorizzano i creditori a subordinare la concessione di un prestito immobiliare all'accredito degli stipendi o redditi assimilati del mutuatario su un conto presso il medesimo creditore e a fissare la durata di tale obbligo (massimo dieci anni). L'AFUB lamentava che la normativa ostacolasse la mobilità bancaria e violasse le direttive UE sui contratti di credito e sui servizi/conti di pagamento.

La decisione

La Corte di giustizia ha risposto che: (i) l'art.12(2)(a) della direttiva 2014/17 deve essere interpretato restrittivamente e ostacola una normativa nazionale che consenta al creditore, in cambio di un vantaggio personalizzato, di imporre l'accredito di tutti gli stipendi o redditi assimilati del mutuatario su un conto presso il medesimo creditore indipendentemente dall'importo, dalle scadenze e dalla durata del prestito; (ii) invece non vi è contrasto con la direttiva se l'obbligo di accredito, purché non riguardi tutti i redditi, può avere una durata fino a dieci anni o, se inferiore, pari alla durata del credito; (iii) la nozione di "spese" nelle direttive sui servizi di pagamento e sui conti non include la perdita, per il mutuatario, di un vantaggio personalizzato concordato contrattualmente con il creditore a seguito della chiusura del conto o della cessazione dell'accredito. La Corte ha quindi limitato la legittimità della pratica nazionale nella misura in cui prevedeva l'obbligo generalizzato di accreditare tutti i redditi senza rapporto con le caratteristiche del prestito, e ha precisato che la perdita del vantaggio non è una "spesa" soggetta ai limiti delle direttive sulla mobilità del conto.

Norme richiamate

  • Direttiva 2014/17/UE, art.12 (pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata)

    "1. Gli Stati membri consentono le pratiche di commercializzazione aggregata, ma vietano le pratiche di commercializzazione abbinata. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che i creditori possano chiedere al consumatore ... a) l'apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio, il cui unico fine sia l'accumulo di capitale per rimborsare il prestito... 3. ...gli Stati membri possono consentire pratiche di commercializzazione abbinata qualora il creditore possa dimostrare... che comportano un chiaro vantaggio per i consumatori..."

    La deroga che autorizza il legame tra credito e conto va interpretata restrittivamente. È ammesso subordinare il credito all'apertura/uso di un conto solo se l'obbligo è strettamente necessario per le finalità elencate (accumulo capitale, raccolta risorse, ulteriore garanzia) e proporzionato rispetto alle caratteristiche del prestito; non è ammesso imporre l'accredito di tutti i redditi indipendentemente dall'importo, scadenze e durata del credito.

  • Direttiva 2007/64/CE, art.45 (Recesso)

    "1. I contratti quadro possono essere sciolti in qualsiasi momento dall'utente dei servizi di pagamento... 2. Il recesso da un contratto quadro concluso per una durata superiore ai 12 mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento dopo la scadenza di 12 mesi..."

    La finalità è agevolare la mobilità dei clienti e evitare spese per il recesso dopo 12 mesi (poi modificata dalla successiva direttiva). Tuttavia, la Corte ha chiarito che la nozione di "spese" prevista da questa disposizione non comprende la perdita di un vantaggio personalizzato contrattuale conseguente alla chiusura del conto.

  • Direttiva (UE) 2015/2366, art.55 (Recesso)

    "1. I contratti quadro possono essere sciolti in qualsiasi momento dall'utente dei servizi di pagamento... 2. Il recesso dal contratto quadro non comporta oneri per l'utente dei servizi di pagamento, salvo che il contratto sia stato in vigore per meno di sei mesi..."

    Conferma l'obiettivo di favorire la mobilità (recesso senza oneri dopo 6 mesi) ma, alla stregua della Corte, non qualifica come "onere/spesa" la perdita contrattuale di un vantaggio collegato all'accredito dei redditi.

  • Direttiva 2014/92/UE, art.2 punto 15 e art.12(3)

    "15. 'spese': tutti i costi e tutte le penali che il consumatore è tenuto eventualmente a pagare al prestatore di servizi di pagamento o all'ente creditizio per la fornitura dei servizi collegati a un conto di pagamento o in relazione a tali servizi." "3. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore ... per la chiusura del conto ... siano fissate conformemente all'articolo 45..."

    La nozione di 'spese' riguarda costi e penali imposte dal prestatore per servizi o per la chiusura del conto; la Corte ha precisato che la perdita di un vantaggio personalizzato contrattuale non rientra in tale nozione e quindi non è soggetta ai limiti di quelle disposizioni sulla gratuità del recesso/chiusura.

  • Codice del consumo (Francia) - art. L.313-25-1

    "Il creditore può condizionare l'offerta di prestito ... all'accredito ... dei suoi stipendi o redditi assimilati su un conto di pagamento ... purché, in contropartita, il creditore conceda ... un vantaggio personalizzato. Tale condizione non può essere imposta ... oltre una durata massima fissata con decreto... Se, prima della scadenza di tale termine, la predetta condizione ... viene meno, il creditore può cessare ... il vantaggio personalizzato..."

    Norma nazionale che autorizza la condizione di accredito in cambio di un vantaggio. La Corte ha stabilito che tale disciplina deve essere interpretata conformemente al diritto UE: non può comportare l'imposizione dell'accredito di tutti i redditi indipendentemente dalla proporzionalità rispetto al prestito; la durata massima indicata dal decreto (dieci anni) è compatibile purché l'obbligo sia limitato a quanto necessario.

  • Decreto francese R.313-21-1

    "La durata massima del periodo di accredito ... è fissata a dieci anni a decorrere dalla conclusione del contratto di credito ... In nessun caso tale durata può eccedere quella del contratto di credito."

    La Corte ha ritenuto che un limite temporale (dieci anni o durata del credito) non è in sé contrario alla direttiva 2014/17, purché l'obbligo di accredito sia proporzionato e non riguardi indiscriminatamente tutti i redditi del mutuatario.

  • Codice monetario e finanziario (Francia) - art. L.312-1-2

    "È vietata la vendita o l'offerta in vendita di prodotti o di prestazioni di servizi aggregati, salvo che i prodotti o le prestazioni di servizi inclusi nell'offerta aggregata possano essere acquistati individualmente o qualora siano inseparabili."

    Trasposizione nazionale del divieto di pratiche di commercializzazione abbinata. La Corte ha ricordato la distinzione tra pratiche 'aggregate' (ammesse) e 'abbinate' (in linea di principio vietate salvo deroghe restrittive come l'art.12(2)(a) di 2014/17).

Massime di principio

  • La deroga che consente di subordinare l'erogazione del credito all'apertura/uso di un conto per l'accredito dei redditi va interpretata restrittivamente: l'obbligo può riguardare solo quanto è necessario per le finalità specificate (rimborso, raccolta risorse, garanzia) e deve essere proporzionato rispetto all'importo, alle scadenze e alla durata del prestito.
  • Non è consentito imporre, in modo generalizzato e indifferenziato, l'accredito di tutti gli stipendi o redditi assimilati del mutuatario come condizione del credito indipendentemente dalle caratteristiche del prestito.
  • Gli Stati membri possono prevedere limiti temporali all'obbligo di accredito (ad esempio fino a dieci anni o fino alla durata del prestito), purché l'obbligo non riguardi tutti i redditi e sia giustificato e proporzionato.
  • La perdita di un vantaggio personalizzato concordato in contratto in ragione della chiusura del conto o della cessazione dell'accredito è una conseguenza contrattuale e non rientra nella nozione di 'spese' prevista dalle direttive sui servizi di pagamento e sui conti; quindi le regole che vietano spese per la chiusura del conto non trasformano automaticamente tale perdita in una 'spesa' vietata.
  • Il giudice nazionale deve, nell'applicare la normativa interna, assicurare un'interpretazione conforme al diritto UE e verificare caso per caso la proporzionalità e la possibilità di un'interpretazione nazionale compatibile.
  • Gli Stati membri possono comunque adottare misure più favorevoli ai consumatori rispetto agli standard minimi UE; pertanto è possibile prevedere protezioni nazionali più restrittive rispetto a quanto ammesso dalla Corte.

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