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Sentenza

Sentenza del 15/10/2020 n. 3077 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Successioni e donazioni - Trust - Atto di istituzione e di dotazione di beni - Effetti traslativi - Non determina - Assoggettamento ad imposta - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

l'Amministrazione finanziaria aveva contestato che l'atto di istituzione e di dotazione del trust costituisse un trasferimento tassabile ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 346/1990 (imposte sulle successioni e donazioni). Il ricorrente prospettava che l'atto di dotazione non trasferisse la piena proprietà in modo tassabile, perché i beni rimangono segregati nella sfera giuridica del trustee con obbligo di destinazione, con diritti del trustee compressi rispetto a quelli del pieno proprietario e solo temporanei.

La decisione

il giudice ha ritenuto che l'atto di dotazione del trust non determina un trasferimento tassabile ai sensi del d.lgs. n. 346/1990. Motivazione: i beni entrano nella sfera giuridica del trustee mantenendosi separati dal resto del patrimonio del trustee, la destinazione obbligatoria comprime il potere di godimento del trustee rispetto a un proprietario pieno e la limitazione è anche temporanea; perciò non si configura l'elemento traslativo soggetto a imposta. Si richiama altresì il precedente di Cass. n. 15453/2019 che conferma l'orientamento.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 346/1990

    la norma sulle imposte di successione e donazione è stata interpretata in senso restrittivo: l'atto di dotazione del trust non rientra nella nozione di trasferimento tassabile perché manca la cessione della piena disponibilità patrimoniale del disponente in favore di un soggetto che acquisti un patrimonio senza la condizione della segregazione/obbligo di destinazione.

  • Cass. n. 15453/2019

    giurisprudenza di riferimento che riconosce la non assoggettabilità a imposta degli atti di dotazione di trust quando i beni restano segregati e l'assetto crea diritti del trustee limitati e temporanei rispetto alla piena proprietà.

Massime di principio

  • Un atto di dotazione di trust non è automaticamente una donazione tassabile: occorre valutare se c'è un effettivo trasferimento della piena disponibilità patrimoniale o solo un conferimento soggetto a obbligo di destinazione e segregazione.
  • Fattori che orientano per la non tassabilità: separazione formale dei beni rispetto al patrimonio del trustee; obbligo di destinazione scritto; diritti del trustee limitati rispetto al pieno proprietario; carattere temporaneo della segregazione.
  • Se il beneficiario ottiene immediatamente un diritto patrimoniale concreto e trasferibile (beneficio già attuale e disponibile) o se il conferimento comporta una cessione della piena disponibilità, può configurarsi invece un trasferimento imponibile.
  • In presenza di strutture complesse o di poteri ampi conferiti al trustee (facoltà di disporre liberamente dei beni, possibilità di revoca, assorbimento patrimoniale), è più probabile che l'atto venga qualificato come trasferimento tassabile.
  • Per ridurre rischi di contenzioso fiscale: documentare chiaramente obbligo di destinazione, limitazioni dei poteri del trustee, la temporaneità e la separazione patrimoniale; valutare di richiedere un interpello o un parere preventivo; considerare l'effetto di norme anti-abuso.

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