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Sentenza

Sentenza del 15/10/2020 n. 2503 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamenti fiscali per gli anni 2008 e 2010 in relazione all'indeducibilità di costi documentati da fatture emesse dalla ditta individuale F. G., ritenute per operazioni inesistenti a seguito di verifica della Guardia di Finanza e della dichiarazione resa dall'emittente (F.) che ammise l'emissione di numerose fatture inesistenti. L'Agenzia contestò deduzioni indebite per complessivi €44.000 (2008) e €74.000 (2010) ricalcolando imposte, sanzioni e interessi. Il contribuente eccepì carenza di prova, inutilizzabilità delle dichiarazioni di terzi, nullità degli atti per mancata motivazione e altri vizi procedurali, sostenendo che le forniture fossero reali o riconducibili a compagini di compensazione e che le prove concrete fornite dall'Amministrazione fossero insufficienti (ad eccezione di un assegno di €3.000 poi restituito).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto i ricorsi. Il Collegio ha ritenuto ammissibili e utili a formare prova le risultanze del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, nonché le dichiarazioni di terzi trascritte o allegate agli atti; ha ritenuto che l'Amministrazione abbia fornito elementi indiziari semplici, ma gravi, precisi e concordanti sull'inesistenza delle operazioni (assenza di struttura operativa della ditta emettitrice, numerosità e modalità delle fatture, dichiarazioni dell'emittente), trasferendo l'onere al contribuente che non ha fornito prova contraria di esistenza delle operazioni o di ignoranza incolpevole. Sono quindi stati confermati gli avvisi di accertamento con imposte, sanzioni e interessi e condannati gli appellanti alle spese di giudizio (liquidate in €1.000,00 per il grado d'appello, oltre precedenti oneri).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 4

    art. 7, comma 4 d.lgs. n. 546/1992

    Il divieto di prova testimoniale previsto non impedisce l'utilizzabilità delle dichiarazioni o informazioni di terzi acquisite dall'ufficio se inserite nel processo verbale di constatazione o trascritte nella motivazione o allegate all'avviso di rettifica; tali dichiarazioni assumono valore di elementi indiziari valutabili dal giudice tributario.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1

    art. 39, comma 1 D.P.R. 600/1973

    In tema di operazioni inesistenti l'Amministrazione può adempiere all'onere probatorio anche con presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; se tali presunzioni sono fornite, grava sul contribuente il compito di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni o l'ignoranza incolpevole.

  • Codice Civile, artt. 2699 e 2700

    I verbali e gli atti della Guardia di Finanza hanno valore di prova privilegiata e fanno piena prova fino a querela di falso; pertanto le risultanze dei verbali costituiscono elementi probatori rilevanti nel processo tributario.

  • Codice di Procedura Civile, art. 112

    Il vizio di motivazione della sentenza non comporta l'annullamento automatico dell'atto impugnato quando il contribuente ha piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, li ha effettivamente contestati e non dimostra il pregiudizio concreto derivante dal presunto difetto motivazionale.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di terzi raccolte dall'Amministrazione sono ammissibili nel processo tributario se sono riportate nel processuale verbale di constatazione o allegate/trascritte nell'avviso: sono valutabili come elementi indiziari.
  • I verbali della Guardia di Finanza e delle forze di polizia tributaria hanno valore probatorio rilevante e possono costituire presunzioni semplici ma gravi, precise e concordanti idonee a provare l'inesistenza delle operazioni.
  • La prova richiesta in sede penale è più rigorosa; un'archiviazione o assoluzione penale non impedisce all'Amministrazione finanziaria di ottenere accertamenti tributari basati su presunzioni amministrative.
  • Quando l'Amministrazione dimostra, con presunzioni gravi, precise e concordanti, che le fatture si riferiscono a operazioni inesistenti, l'onere si trasferisce al contribuente di provare l'effettiva esistenza dell'operazione o la sua ignoranza incolpevole.
  • Difetti formali di allegazione di atti richiamati nell'avviso non sono automaticamente decisivi se il contribuente ha già ricevuto o conosceva l'atto presupposto (ad es. PVC) e non dimostra un concreto pregiudizio della sua difesa.
  • La presenza di fornitori privi di struttura operativa, con emissione massiva di fatture e dichiarazioni dell'emittente che ammette l'inesistenza delle prestazioni sono indici forti di operazioni fittizie e giustificano la rettifica fiscale.

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