Cassazione Civile, Ordinanza n. 26580/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto del Tribunale di Roma che aveva liquidato i compensi spettanti a un avvocato per l’assistenza difensiva prestata in un procedimento di riconoscimento della protezione internazionale a favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica propose opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro quel decreto; il Tribunale dichiarò l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non provato che l’opponente avesse proposto il rimedio entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando le risultanze del registro informatico SICID e l’annotazione di invio "a visto PM". Con il ricorso per cassazione la Procura ha dedotto, in sintesi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 136 c.p.c. e 360 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione telematica o cartacea del decreto e di averne avuto conoscenza solo consultando materialmente il fascicolo cartaceo; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato un’attestazione del direttore amministrativo della Procura, dalla quale risultava che nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata, con conseguente erronea attribuzione alla Procura dell’onere di dimostrare la data di effettiva conoscenza dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso difettava di una sommaria esposizione dei fatti di causa, non indicando in modo sufficiente il contenuto del provvedimento opposto, le ragioni della sua emissione e le vicende processuali pregresse. In ogni caso, ha ritenuto che la decisione del Tribunale fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità: per l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato si applica il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di tale comunicazione/notificazione opera il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché il decreto era stato emesso l’8 maggio 2018 e l’opposizione risultava depositata il 14 ottobre 2020, la stessa era comunque tardiva rispetto al termine semestrale allora applicabile. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, sia perché il ricorrente era un ufficio del pubblico ministero, sia perché gli altri intimati non si sono difesi. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
L’opposizione al decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è il rimedio esperibile avverso il provvedimento di liquidazione.
art. 84 d.P.R. n. 115/2002
Il decreto di pagamento deve essere comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
art. 702-quater c.p.c.
Il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento si applica anche all’opposizione al decreto di spese di giustizia, in coerenza con l’omogeneità del rito.
art. 327 c.p.c.
In mancanza di comunicazione o notificazione del provvedimento, l’impugnazione/opposizione resta soggetta al termine lungo decorrente dalla pubblicazione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova non può essere invertito in modo improprio; tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto assorbente e comunque corretta la tardività dell’opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è stato disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per difetto dei presupposti processuali.
art. 136 c.p.c.
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla rituale comunicazione degli atti; il motivo non è stato accolto.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato va proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manca, opera il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
- La mera annotazione nel registro informatico o l’invio del fascicolo "a visto PM" non è, di per sé, decisiva ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio o della prova della tempestiva impugnazione, se il ricorso è comunque tardivo rispetto al termine lungo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetti della sommaria esposizione dei fatti di causa prescritta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; tale requisito è autonomamente decisivo rispetto alle censure formulate.
- Quando il provvedimento impugnato sia comunque tardivamente opposto rispetto al termine lungo applicabile, le doglianze sulla ritualità della comunicazione o sulla ripartizione dell’onere probatorio diventano irrilevanti ai fini del decisum.
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