Cassazione Civile, Ordinanza n. 32872/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria per i danni riportati da un'autovettura a causa di una buca presente sulla strada che conduce dalla frazione di Piscopio a Vibo Valentia. In primo grado il giudice di pace aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione provinciale; in appello il tribunale ha invece ritenuto il comune privo di legittimazione passiva e ha condannato l'amministrazione provinciale al risarcimento di euro 1.371,07 oltre interessi e spese. L'amministrazione provinciale ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del Codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione e di una delibera comunale che avrebbe delimitato definitivamente la perimetrazione urbana. Secondo la ricorrente, il tratto stradale teatro del sinistro ricadrebbe nel centro abitato di Piscopio e, pur appartenendo formalmente alla provincia, dovrebbe considerarsi strada comunale per effetto della classificazione e della perimetrazione urbana, con conseguente competenza e responsabilità del comune. La Corte ha però dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorso non indicava se e quando fosse stata prodotta nel giudizio di merito la nota richiamata, non riproduceva utilmente gli atti/documenti su cui si fondava e, in sostanza, mirava a contestare un accertamento in fatto compiuto dal tribunale, senza censurare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica e non specifica ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché fondata su un documento richiamato ma non adeguatamente localizzato e riprodotto nel ricorso, e perché diretta in realtà contro un accertamento di fatto del giudice di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del comune controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nei confronti dell'intimata non ha provveduto sulle spese, non avendo svolto difese in cassazione.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
richiamato dalla ricorrente per sostenere la classificazione del tratto stradale e le conseguenti ricadute su competenza e responsabilità; la Corte non entra nel merito della disciplina perché il motivo è inammissibile
art. 4 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
richiamato dalla ricorrente insieme al Codice della strada; non esaminato nel merito per l'inammissibilità del motivo
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando si fonda su atti o documenti del giudizio di merito senza riprodurli nel ricorso o senza indicarne con precisione la collocazione e la produzione nel processo
richiamato come base del procedimento camerale non partecipato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per la modifica introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su documenti del giudizio di merito, il ricorrente deve indicare specificamente dove tali documenti siano stati prodotti, riprodurne il contenuto rilevante e consentirne l'immediata individuazione nel fascicolo; il semplice richiamo non è sufficiente.
- La censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mira in concreto a rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il requisito di specificità del ricorso per cassazione impone che le doglianze siano strettamente correlate alle rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione puntuale delle argomentazioni decisive determina l'inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese in favore della parte costituita e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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