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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32872/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria per i danni riportati da un'autovettura a causa di una buca presente sulla strada che conduce dalla frazione di Piscopio a Vibo Valentia. In primo grado il giudice di pace aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione provinciale; in appello il tribunale ha invece ritenuto il comune privo di legittimazione passiva e ha condannato l'amministrazione provinciale al risarcimento di euro 1.371,07 oltre interessi e spese. L'amministrazione provinciale ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del Codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione e di una delibera comunale che avrebbe delimitato definitivamente la perimetrazione urbana. Secondo la ricorrente, il tratto stradale teatro del sinistro ricadrebbe nel centro abitato di Piscopio e, pur appartenendo formalmente alla provincia, dovrebbe considerarsi strada comunale per effetto della classificazione e della perimetrazione urbana, con conseguente competenza e responsabilità del comune. La Corte ha però dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorso non indicava se e quando fosse stata prodotta nel giudizio di merito la nota richiamata, non riproduceva utilmente gli atti/documenti su cui si fondava e, in sostanza, mirava a contestare un accertamento in fatto compiuto dal tribunale, senza censurare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica e non specifica ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché fondata su un documento richiamato ma non adeguatamente localizzato e riprodotto nel ricorso, e perché diretta in realtà contro un accertamento di fatto del giudice di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del comune controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nei confronti dell'intimata non ha provveduto sulle spese, non avendo svolto difese in cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su documenti del giudizio di merito, il ricorrente deve indicare specificamente dove tali documenti siano stati prodotti, riprodurne il contenuto rilevante e consentirne l'immediata individuazione nel fascicolo; il semplice richiamo non è sufficiente.
  • La censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mira in concreto a rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il requisito di specificità del ricorso per cassazione impone che le doglianze siano strettamente correlate alle rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione puntuale delle argomentazioni decisive determina l'inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese in favore della parte costituita e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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