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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41956/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, davanti alla Corte d'appello, di un lodo arbitrale che aveva annullato deliberazioni assembleari di una società per invalidità del procedimento di convocazione e di formazione della volontà assembleare. La società soccombente nel merito arbitrale ha proposto ricorso per cassazione contro la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Con un unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 5/2003, 828 c.p.c., 829, comma 3, c.p.c., 1362, 1366, 1367, 2479 e 2479-bis c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ricondotto le censure ai soli artt. 2479 e 2479-bis c.c. e avesse trascurato che l'atto di appello contestava invece l'interpretazione delle clausole statutarie e, in particolare, dell'art. 25.2 in rapporto all'art. 13 dello statuto, nonché dell'art. 23.1. Ha anche dedotto che la clausola compromissoria, richiamando il d.lgs. n. 5/2003, avrebbe consentito l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto sul merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non rispettasse il dovere di chiarezza e sinteticità ex art. 366 c.p.c., che non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che difettasse di specificità, perché non indicava la data di stipulazione della convenzione arbitrale, dato decisivo per stabilire l'ammissibilità dell'impugnazione per violazione di norme di diritto sul merito alla luce della disciplina transitoria dell'art. 27 d.lgs. n. 40/2006 e dell'art. 829, comma 3, c.p.c. Inoltre, la censura si risolveva in una nuova lettura dello statuto e quindi in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese perché l'intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e sintetico i fatti e i motivi, e la loro inosservanza può determinare inammissibilità per difetto di specificità e intelligibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge richiede il confronto tra la norma asseritamente violata e la motivazione della sentenza impugnata, non potendo la Corte supplire con indagini esplorative.

  • art. 828 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dell'impugnazione del lodo arbitrale.

  • art. 829 c.p.c.

    La possibilità di impugnare il lodo per violazione delle regole di diritto sul merito dipende dalla disciplina applicabile alla convenzione di arbitrato; occorre verificare la legge vigente al momento della stipula della convenzione.

  • art. 829 c.p.c.

    Nel regime previgente, in mancanza di diversa pattuizione, era ammissibile l'impugnazione del lodo per violazione di norme inerenti al merito.

  • art. 36 d.lgs. n. 5/2003

    Richiamato quale norma di riferimento dell'arbitrato in materia societaria, ma ritenuto dalla Corte territoriale non idoneo a ricomprendere la dedotta violazione delle norme societarie indicate dal ricorrente.

  • art. 27 d.lgs. n. 40/2006

    La disposizione transitoria impone di applicare la nuova disciplina ai giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma la verifica dell'impugnabilità per violazione di legge va compiuta con riferimento alla legge vigente al momento della convenzione arbitrale.

  • art. 2479 c.c.

    Censurato dal ricorrente, ma la Corte ha rilevato che la mera deduzione della sua violazione non bastava a superare l'inammissibilità del motivo.

  • art. 2479-bis c.c.

    Censurato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle decisioni dei soci e dell'assemblea, ma la doglianza è stata ritenuta non decisiva e non specifica ai fini della censura di legittimità.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per sostenere l'errata interpretazione delle clausole statutarie; la Corte ha però rilevato che la censura mirava sostanzialmente a rivalutare il merito della lite.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra i criteri di interpretazione contrattuale/statutaria.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra i criteri di interpretazione contrattuale/statutaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Richiamato come espressione del generale dovere di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, operante anche nel processo civile.

  • art. 24 Cost.

    Il rispetto della chiarezza e sinteticità è collegato alla tutela effettiva del diritto di difesa.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Il dovere di chiarezza e sinteticità è ricondotto ai principi costituzionali del giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato insieme ai principi del giusto processo per giustificare l'esigenza di sinteticità e chiarezza.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la violazione di legge deve essere dedotta con specificità, indicando la norma violata, il suo precetto e il punto della sentenza che se ne discosta; non è sufficiente una critica generica o una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Il dovere di chiarezza e sinteticità dell'atto processuale opera anche nel giudizio civile di cassazione: un'esposizione confusa o sovrabbondante che renda oscure le questioni può condurre all'inammissibilità del ricorso.
  • Per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto sul merito, occorre verificare non solo la data del giudizio arbitrale, ma anche la legge vigente al momento della stipula della convenzione di arbitrato, secondo la disciplina transitoria applicabile.
  • La censura che pretende una nuova interpretazione dello statuto o del contratto, senza evidenziare un effettivo errore di sussunzione o di violazione di canoni ermeneutici, introduce un accertamento di fatto e non è scrutinabile come violazione di legge in cassazione.
  • La Corte di cassazione non può essere chiamata a compiere ricerche esplorative per individuare la norma violata o i passaggi decisivi della sentenza: l'onere di selezione e confronto incombe integralmente sul ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssemblea
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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