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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25326/2022 del 25/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un imprenditore individuale un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relative all'anno d'imposta 2013, contestando il disconoscimento della deducibilità di costi e della detraibilità dell'IVA connessi a operazioni soggettivamente inesistenti effettuate con due società. Il contribuente aveva impugnato l'atto; il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, mentre il giudice d'appello aveva accolto parzialmente il gravame, ritenendo deducibili i costi ai fini delle imposte dirette perché, in sintesi, l'Ufficio non aveva dimostrato che i beni acquistati fossero stati destinati a commettere reati anziché alla commercializzazione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012, e dell'art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che la CTR aveva errato nel riconoscere la deducibilità dei costi solo perché mancava la prova dell'uso illecito dei beni, senza verificare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, la cui prova grava sul contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo manifestamente fondato il motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio per cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità dei costi non discende automaticamente dalla sola mancata prova dell'utilizzo dei beni per fini illeciti, ma richiede comunque la verifica dei presupposti previsti dall'art. 109 TUIR, il cui onere probatorio resta a carico del contribuente. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 8 del d.l. n. 16 del 2012

    Norma richiamata come base della disciplina sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti.

  • l. n. 44 del 2012

    Legge di conversione del d.l. n. 16 del 2012.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    I costi sono deducibili solo se rispettano i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; il relativo onere probatorio incombe sul contribuente.

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993

    Nella formulazione applicabile ratione temporis, consente la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti anche se l'acquirente ne sia consapevole, nei limiti però posti dall'art. 109 TUIR.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale e la proposta del relatore.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti anche se l'acquirente era consapevole del carattere fraudolento dell'operazione, ma solo entro i limiti dei requisiti generali di deducibilità previsti dall'art. 109 TUIR.
  • La mancata dimostrazione, da parte dell'Amministrazione, che i beni acquistati nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti siano stati impiegati per commettere illeciti non basta da sola a fondare la deducibilità dei costi.
  • Per ottenere la deduzione, il contribuente deve comunque provare l'effettività, l'inerenza, la competenza, la certezza e la determinabilità del costo, trattandosi di presupposti autonomi e necessari.
  • Il giudice di merito non può riconoscere la deducibilità dei costi limitandosi a escludere un uso illecito dei beni, ma deve verificare positivamente la sussistenza dei requisiti fiscali richiesti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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