Cassazione Penale, Sentenza n. 15376/2024 del 12/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della "liberazione anticipata speciale" per i semestri di pena espia ti tra il 10/01/2010 e il 18/11/2013, invocando l'applicabilità della disciplina favorevole introdotta dal D.L. 23/12/2013, n.146 (nella parte che avrebbe esteso il beneficio anche ai delitti ostativi). L'istanza era stata dichiarata inammissibile dal Magistrato di sorveglianza perché meramente reiterativa di analoga richiesta già respinta in precedenza e perché il condannato era destinatario di una fattispecie ostativa; il Tribunale di Sorveglianza ha confermato l'inammissibilità ritenendo che non sussistesse un mutamento giurisprudenziale idoneo a travolgere il giudicato esecutivo e che la norma favorevole del D.L. 146/2013 non fosse ultrattiva dopo la conversione nella legge n.10/2014. In Cassazione si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non avere riconosciuto la natura sostanziale della disciplina e l'applicazione della lex mitior, nonché omessa considerazione di elementi nuovi e della revocabilità delle ordinanze.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto le censure infondate, confermando che non è intervenuto alcun revirement giurisprudenziale o nuovo elemento che possa annullare il giudicato esecutivo; ha affermato che le pronunce della Corte costituzionale citate non autorizzano l'ultrattività della disposizione favorevole del D.L. 146/2013 dopo la conversione nella legge n.10/2014; ha richiamato precedenti della Corte di Cassazione che escludono l'applicabilità retroattiva della disciplina favorevole ai benefici penitenziari nel caso concreto; ha inoltre osservato la natura temporanea e deflattiva del beneficio speciale, non estensibile ai detenuti in regime differenziato/41-bis. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) art. 69-bis, comma 3
Norma procedurale richiamata per il reclamo al Tribunale di sorveglianza; impiegata come titolo procedurale per il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza
Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (art.4)
Disciplina che aveva introdotto, temporaneamente, una forma di "liberazione anticipata speciale" anche per talune categorie; la Corte ha ritenuto che la parte favorevole riferita ai delitti ostativi non sia ultrattiva dopo la conversione e quindi non applicabile per travolgere giudicati esecutivi
Legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10
Atto che ha eliminato la parte favorevole del D.L. 146/2013; la Corte ha ritenuto che tale eliminazione impedisca l'applicazione retroattiva della norma favorevole
Art. 4-bis Ord. Pen. (art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354)
Riferimento alla nozione di reati "ostativi" per i quali la disciplina di favore non si applica; la Corte ha confermato l'esclusione per i detenuti che scontano reati ostativi
Norma processuale invocata per la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Richiamato nella motivazione in tema di applicazione della disciplina vigente al momento della domanda quale principio generale collegato alla materia processuale/di competenza
Art. 2 c.p.; Art. 25 Cost.; Art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiami normativi richiamati nella discussione sulla natura sostanziale o processuale delle norme sui benefici penitenziari e sulla possibilità di applicare la lex mitior
Artt. 3, 24, 25, 27 e 111 Cost.; artt. 7 e 14 CEDU; art. 41-bis O.P.
Norme e garanzie costituzionali e convenzionali menzionate dalla difesa nella prospettazione di una questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto la questione già decisa negativamente in precedenti arresti
Massime di principio
- La disciplina dei benefici penitenziari di carattere temporaneo e speciale (es. liberazione anticipata speciale) è di norma applicabile solo per il periodo di vigenza indicato e non risulta automaticamente ultrattiva dopo la conversione se la disposizione favorevole è stata eliminata.
- La lex mitior non opera automaticamente in esecuzione per travolgere giudicati esecutivi già formati: è necessario un effettivo revirement giurisprudenziale o nuovi elementi idonei a incidere sul giudicato.
- Le istanze reiterate già decise in via definitiva dal giudice dell'esecuzione possono essere dichiarate inammissibili se meramente ripropositive senza nuovi elementi sopravvenuti.
- Per i reati "ostativi" (art. 4-bis O.P.) la giurisprudenza di legittimità e costituzionale tende a confermare l'esclusione dall'applicazione di alcune discipline di favore, salvo chiari interventi normativi retroattivi o decisioni costituzionali che dispongano diversamente.
- Quando si deduce l'applicabilità di norme più favorevoli in materia di esecuzione, è importante argomentare specificamente l'esistenza di un mutamento giurisprudenziale significativo o di fatti nuovi e rilevanti che giustifichino la revoca del precedente provvedimento esecutivo.
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