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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33832/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'ufficio recuperava a tassazione, ai fini Irpef, Irap e Iva, ricavi non dichiarati derivanti dall'attività professionale di medico ortopedico svolta presso due strutture sanitarie lombarde. L'amministrazione sosteneva che il contribuente, pur formalmente residente a Londra e iscritto all'AIRE, avesse mantenuto la residenza sostanziale in Italia e si fosse avvalso di una società del Regno Unito, indicata come schermo fiscale, per fatturare i compensi prodotti in Italia. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la decisione veniva riformata. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 2 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse valorizzato solo gli elementi a favore del fisco senza esaminare quelli contrari e che egli avesse provato di non avere la residenza fiscale in Italia; 2) violazione degli artt. 37, comma 3, e 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., contestando la ricostruzione dell'interposizione fittizia della società inglese e affermando che vi era un vero rapporto contrattuale tra la società e le strutture ospedaliere italiane; 3) violazione degli artt. 53 e 54 d.P.R. 917/1986, deducendo che l'accertamento era fondato su presunzioni su presunzioni e su fatti non certi, in particolare sulla percezione di redditi di lavoro autonomo e sulla loro abitualità; 4) violazione dell'art. 2909 c.c., invocando il giudicato esterno formatosi su sentenza favorevole per le annualità 2004-2006, che avrebbe dovuto vincolare anche l'anno 2003.

La decisione

La Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, ritenendo legittimata esclusivamente l'Agenzia delle entrate nei giudizi introdotti dopo il 1 gennaio 2001. Nel merito ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse valutato complessivamente, e non atomisticamente, tutti gli indizi offerti dalle parti, traendo una conclusione logica e coerente sulla residenza sostanziale in Italia del contribuente e sull'utilizzo di una società estera come schermo fiscale. Ha escluso che fosse censurabile in cassazione la rivalutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito. Ha inoltre affermato che il richiamo al preteso divieto di praesumptio de praesumpto era inconferente, perché tale principio non è riconosciuto dall'ordinamento. Quanto al giudicato esterno, ha precisato che la residenza fiscale è una situazione variabile nel tempo e deve essere accertata anno per anno, sicché la decisione relativa ad annualità diverse non spiegava efficacia vincolante per il 2003. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. n. 917/1986

    La residenza fiscale del contribuente va verificata in concreto; l'iscrizione all'AIRE o la residenza formale all'estero non escludono, da sole, la soggettività passiva in Italia se permane la residenza sostanziale nel territorio dello Stato.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il principio sull'onere della prova, ma ritiene che nel caso concreto la CTR abbia valutato correttamente gli elementi probatori e presuntivi offerti da entrambe le parti.

  • artt. 37, comma 3, e 38 d.P.R. n. 600/1973

    Le norme sono richiamate in relazione alla contestazione di interposizione fittizia/schermo fiscale; la Corte ritiene condivisibile la ricostruzione dell'ufficio e del giudice di merito.

  • artt. 53 e 54 d.P.R. n. 917/1986

    Le disposizioni sulla tassazione dei redditi di lavoro autonomo sono evocate per contestare la ricostruzione del reddito; la Corte esclude che la motivazione di merito si fondi su presunzioni illegittime.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non opera per annualità diverse quando il fatto accertato, come la residenza fiscale, è tendenzialmente mutevole e deve essere verificato anno per anno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di residenza fiscale, l'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e la formale localizzazione all'estero non sono decisive se gli elementi complessivi dimostrano il mantenimento del centro degli interessi personali e professionali in Italia.
  • L'accertamento tributario fondato su esterovestizione o interposizione fittizia può essere sorretto da presunzioni semplici, purché il giudice di merito le valuti nel loro complesso secondo un giudizio di sintesi e di gravità, precisione e concordanza.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: è censurabile solo l'omesso esame di fatti decisivi o un vizio logico-giuridico della motivazione, non la mera diversa lettura degli indizi.
  • Il preteso divieto di 'presunzione su presunzione' non costituisce un principio normativo autonomo dell'ordinamento e non può essere invocato come regola di invalidazione dell'accertamento probatorio.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria spiega efficacia vincolante solo per gli elementi tendenzialmente permanenti della fattispecie; non si estende automaticamente ad annualità diverse quando il presupposto impositivo dipende da fatti variabili nel tempo, come la residenza fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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