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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40763/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un agente della riscossione aveva iscritto ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, su un immobile di proprietà del debitore, in forza di una pluralità di crediti iscritti a ruolo da diverse amministrazioni. Il debitore aveva proposto opposizione sostenendo di non aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento e chiedendo l'inefficacia dell'ipoteca e delle cartelle sottostanti. In primo e secondo grado l'opposizione era stata accolta; in sede di rinvio la corte territoriale l'aveva poi rigettata ritenendola inammissibile quanto ai crediti tributari e infondata quanto ai crediti non tributari. Nel ricorso per cassazione il debitore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 alla luce della sentenza n. 114 del 2018 della Corte costituzionale, sostenendo l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. per tutti gli atti successivi alla cartella e all'avviso ex art. 50; 2) violazione degli artt. 50 e 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 e del principio del contraddittorio, lamentando la nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata preventiva comunicazione; 3) violazione dell'art. 384 c.p.c.; 4) violazione delle norme sulla prova documentale e sulla notificazione delle cartelle; 5) violazione delle norme sulla prova della notificazione delle cartelle ai fini della legittimità della riscossione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 non è opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e che, per i crediti tributari, le contestazioni sulla notificazione delle cartelle e sulla regolarità della riscossione rientrano nella giurisdizione tributaria, non essendo coperte dalla declaratoria di illegittimità invocata. Ha invece accolto il secondo motivo, perché l'iscrizione ipotecaria tributaria, nella disciplina applicabile ratione temporis, non richiede la previa intimazione ex art. 50, ma deve essere preceduta da comunicazione preventiva e concessione di 30 giorni per osservazioni o pagamento, in ossequio al contraddittorio endoprocedimentale: la corte territoriale aveva errato nel negare tale esigenza. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati ritenuti infondati, perché la corte di rinvio ha correttamente valutato la prova della notifica delle cartelle sulla base dell'estratto di ruolo, dell'avviso di ricevimento e dei principi sulla prova della notificazione e sull'idoneità probatoria dell'estratto di ruolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    L'iscrizione ipotecaria del concessionario/agente della riscossione non è qualificata come atto dell'esecuzione forzata; costituisce una procedura alternativa all'esecuzione, funzionale a indurre all'adempimento.

  • art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    Per l'iscrizione ipotecaria non opera la necessità della previa intimazione di pagamento prevista per l'esecuzione forzata; tuttavia resta necessario il contraddittorio preventivo nei termini indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 57 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    La questione dell'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. non rileva per la mera legittimità dell'iscrizione ipotecaria; per le contestazioni sui crediti tributari la tutela si esercita nella giurisdizione tributaria.

  • art. 615 c.p.c.

    Non è il mezzo per contestare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973, trattandosi di azione di accertamento negativo e non di opposizione all'esecuzione in senso proprio.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nella specie la corte territoriale ha operato nel perimetro del rinvio senza violazioni.

  • art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    La cartella di pagamento può essere provata mediante la documentazione prodotta dall'agente della riscossione e dall'estratto di ruolo, ai fini della verifica della pretesa e della notifica.

  • art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    La prova del perfezionamento della notificazione della cartella è assolta mediante l'avviso di ricevimento; non è necessaria la produzione della copia integrale della cartella.

  • art. 21-bis L. 7 agosto 1990 n. 241

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'esigenza di previa comunicazione, in un quadro di garanzie partecipative nel procedimento.

  • artt. 24 e 97 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a tutela del diritto di difesa e del buon andamento, in relazione al contraddittorio procedimentale.

  • artt. 41, 46 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati dal ricorrente a sostegno delle garanzie procedimentali e della tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 2697 c.c.

    La prova della notificazione e della regolarità della procedura grava sull'agente della riscossione nei limiti dei documenti idonei; l'estratto di ruolo e l'avviso di ricevimento sono considerati idonei a tale fine.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia probatoria degli atti documentali prodotti dall'agente della riscossione.

  • art. 2718 c.c.

    Richiamato in tema di valore probatorio della documentazione prodotta in giudizio.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato per la valutazione della conformità delle copie prodotte agli originali ai fini probatori.

  • art. 1335 c.c.

    La cartella recapitata all'indirizzo del destinatario si presume conosciuta, salvo prova dell'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma sul rito camerale per la trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale applicata per la decisione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 non va qualificata come atto di esecuzione forzata; la contestazione della sua legittimità si configura come azione di accertamento negativo del diritto di procedere all'iscrizione.
  • Nella riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria tributaria richiede il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale con preventiva comunicazione e assegnazione di un termine di trenta giorni per osservazioni o pagamento; la mancata attivazione di tale contraddittorio comporta nullità dell'iscrizione.
  • Le contestazioni che investono la notificazione delle cartelle o la regolarità formale della riscossione, quando riferite a crediti tributari, ricadono nella giurisdizione tributaria e non sono sottratte da una generica invocazione dell'opposizione all'esecuzione.
  • In tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento della notificazione può essere fornita mediante l'avviso di ricevimento o altra documentazione idonea; non è necessaria la produzione della copia integrale della cartella.
  • L'estratto di ruolo costituisce prova idonea della natura e dell'entità del credito iscritto e può essere utilizzato per verificare la natura tributaria o meno della pretesa e la relativa giurisdizione.
  • Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma conserva il potere-dovere di valutare le prove secondo le indicazioni ricevute e nei limiti del rinvio.
  • Una censura formulata con riferimento a una norma non applicabile ratione temporis può essere comunque accolta quando, nella sostanza, deduce la violazione del corretto contraddittorio procedimentale; il giudice deve riqualificare giuridicamente i fatti allegati.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveContenzioso tributarioRiscossione
RamiEsecuzioniProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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