Cassazione Civile, Ordinanza n. 28635/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società ricorrente impugnava l'avviso di rettifica IMU relativo all'annualità 2011 per i locali siti nel Porto di Napoli, sostenendo che l'immobile dovesse essere considerato esente o comunque non tassabile in ragione della sua classificazione catastale e della sua destinazione funzionale alle attività portuali. In particolare, con il primo motivo deduceva vizi motivazionali per avere la sentenza d'appello negato efficacia retroattiva al nuovo classamento catastale da D/8 a E/1 disposto nel 2011 e poi rettificato nel 2012. Con il secondo motivo denunciava violazione di legge e omessa considerazione delle prove documentali circa l'inserimento dell'immobile in un compendio destinato al traffico marittimo e alle operazioni portuali, invocando l'esenzione ICI/IMU per fabbricati classificati o classificabili nelle categorie E. Con il terzo motivo lamentava violazione degli artt. 28 e 29 cod. nav., sostenendo che l'immobile fosse pertinenza demaniale marittima estranea all'assetto del territorio e quindi non assoggettabile a ICI.
La decisione
La Corte ha respinto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nel negare la retroazione al nuovo classamento catastale, perché la variazione non era una mera correzione di errore materiale o un esercizio di autotutela per annullare un classamento illegittimo, ma una revisione con efficacia dal momento dell'annotazione catastale. Ha escluso poi l'esenzione ICI per le aree portuali in concessione, affermando che il regime esonerativo per gli immobili del gruppo E dipende dalla funzione tipologica del bene e non dalla sua sola ubicazione portuale, e che l'attività del terminalista, svolta in forma imprenditoriale e concorrenziale, non beneficia dell'esenzione. Ha infine ribadito che il concessionario di area demaniale è soggetto passivo ICI, e che la distinzione tra concessione ad effetti reali o obbligatori non incide più dopo l'intervento normativo richiamato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2
Le variazioni della rendita catastale hanno efficacia dall'anno successivo all'annotazione negli atti catastali, salvo il caso di correzione di errori materiali del precedente classamento o di autotutela su un atto illegittimo.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di violazione processuale, ma la Corte non ha ravvisato la denunciata omissione.
art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992
Invocato per sostenere l'esenzione, senza esito favorevole alla ricorrente.
Invocati per sostenere la natura demaniale e pertinenziale del bene, ma ritenuti non decisivi ai fini della soggezione tributaria.
L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40
Richiamata quale conferma che nelle unità catastate in categoria E non possono essere compresi immobili con autonomia funzionale e reddituale destinati a usi commerciali o industriali.
art. 41 Cost.
Richiamato nel quadro dell'attività portuale esercitata in forma concorrenziale e imprenditoriale.
L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, comma 1, lett. a)
Richiamata per evidenziare la trasformazione delle compagnie portuali in società per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1
La Corte ribadisce che il titolare del diritto di superficie su suolo demaniale è soggetto passivo ICI sin dall'istituzione dell'imposta.
Ha aggiunto la previsione per cui, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2
Come modificato dalla L. n. 388 del 2000, individua espressamente il concessionario come soggetto passivo ICI nelle concessioni su aree demaniali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le variazioni del classamento catastale non operano retroattivamente per il periodo d'imposta già maturato, salvo che la modifica costituisca correzione di un errore materiale o revoca di un precedente classamento illegittimo; in difetto, il contribuente resta vincolato alle risultanze catastali vigenti nel periodo considerato.
- L'esenzione ICI/IMU per gli immobili classificati nel gruppo catastale E va interpretata in modo restrittivo e richiede che l'immobile presenti le caratteristiche tipologiche e funzionali proprie di tale categoria; non è sufficiente la mera ubicazione in area portuale o demaniale.
- Ai fini dell'assoggettamento a imposta delle aree o dei beni demaniali concessi a privati, rileva la soggettività passiva del concessionario prevista dalla disciplina speciale; la natura della concessione e la destinazione economica dell'attività svolta possono rendere il bene imponibile se esso costituisce autonoma unità immobiliare potenzialmente produttiva di reddito.
- L'interesse pubblico o generale dell'attività svolta non esclude, di per sé, la sua connotazione imprenditoriale e commerciale, quando l'attività sia esercitata secondo parametri economici e concorrenziali.
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