Cassazione Civile, Ordinanza n. 28569/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale unico di accertamento redatto dagli ispettori INPS, che contestava l'impiego di un lavoratore nell'azienda del ricorrente per un numero di ore superiore alle quaranta settimanali e comunque superiore a quelle risultanti dalle registrazioni. Su tale base era stata emessa un'ordinanza-ingiunzione della Direzione territoriale del lavoro di Enna per il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 1.507,70. Il ricorrente aveva proposto opposizione, respinta in primo e secondo grado. In appello, la Corte territoriale ha ritenuto che i vizi del verbale di accertamento e le doglianze di merito fossero già stati oggetto di un distinto giudizio conclusosi con sentenza della stessa Corte d'appello n. 264/2018, verosimilmente passata in giudicato. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) che il verbale di accertamento era solo fonte di prova e non fatto costitutivo, sicché non potevano ritenersi preclusi i relativi profili; 2) che la Corte d'appello aveva erroneamente valorizzato un effetto riflesso di una pronuncia resa nei confronti dell'INPS anche nei confronti dell'autorità che aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione; 3) che la motivazione era apparente perché alcune questioni non sarebbero state trattate nel precedente giudizio e perché la Corte non si era pronunciata sulla richiesta subordinata di prova testimoniale. La Cassazione ha ritenuto i motivi congiuntamente inammissibili, osservando che nel primo giudizio il verbale era già stato autonomamente impugnato e che il successivo giudizio contro l'ordinanza-ingiunzione si fondava su una pretesa invalidità derivata dell'atto presupposto: di conseguenza, i profili già esaminati nel primo procedimento erano preclusi nel secondo, per evitare un possibile contrasto tra giudicati. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato la censura relativa alla disciplina invocata dal ricorrente, escludendo così il vizio di motivazione apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione impugnata, rilevando che la Corte d'appello aveva correttamente considerato precluse, nel giudizio sull'ordinanza-ingiunzione, le questioni già trattate e decise nel precedente giudizio di opposizione al verbale di accertamento, divenuto definitivo. La Corte ha anche condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio non partecipata
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato per escludere che la censura potesse tradursi in un vizio di motivazione sindacabile, essendo la valutazione della Corte territoriale un accertamento di fatto adeguatamente motivato
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 13 D.Lgs. n. 124/2014
menzionato nella doglianza del ricorrente e ritenuto dalla Corte territoriale infondato e pretestuoso
Massime di principio
- Quando un verbale di accertamento amministrativo sia già stato autonomamente impugnato e la decisione su tale impugnazione sia divenuta definitiva, nel successivo giudizio contro l'ordinanza-ingiunzione fondata sul medesimo accertamento restano precluse le questioni già esaminate nel primo giudizio, se la censura si traduce in una dedotta invalidità derivata dell'atto presupposto.
- Il giudice del successivo giudizio non attribuisce necessariamente al primo provvedimento efficacia di giudicato esterno o valore di prova privilegiata, ma può limitarsi a rilevare che il thema decidendum è logicamente e giuridicamente dipendente dal decisum già formato, con preclusione del riesame per evitare conflitti di giudicati.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la Corte di merito abbia effettivamente esaminato la censura devoluta e la decisione risulti sorretta da un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato, non sindacabile in cassazione nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
- Nel giudizio di legittimità, le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito già definito in un precedente giudizio o che non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28557/2022 del 03/10/2022
- ordinanza_civile · 3 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28564/2022 del 03/10/2022
- ordinanza_civile · 3 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28566/2022 del 03/10/2022
- ordinanza_civile · 3 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28567/2022 del 03/10/2022
- ordinanza_civile · 3 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28568/2022 del 03/10/2022
- ordinanza_civile · 3 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28570/2022 del 03/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →