Cassazione Civile, Ordinanza n. 28557/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato tre avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2005, contestando alla società, con recupero a tassazione ai fini IVA, IRAP e IRPEF, omessa contabilizzazione di ricavi sulla base di una ricostruzione induttiva del reddito. La CTR aveva annullato gli atti ritenendo che l'accertamento fosse illegittimo perché fondato soltanto sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita di alcuni beni, senza un inventario generale delle merci, e perché eseguito con il criterio della media semplice anziché della media ponderata. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 42 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, in presenza di incongruenze emerse dagli studi di settore, l'Ufficio poteva procedere a ricostruzione indiretta del volume d'affari anche sulla base di alcuni elementi sintomatici, e che il ricorso alla media aritmetica semplice era legittimo, specie in presenza di merci omogenee. Le resistenti hanno eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di indicazione degli atti e per asserita genericità delle censure.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità, ritenendole infondate, ma ha accolto nel merito il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, quando lo scostamento dai ricavi dichiarati emerge dagli studi di settore, l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati dello studio generale e può fondare l'accertamento induttivo anche su alcuni elementi sintomatici. Ha inoltre ribadito che, nelle ricostruzioni basate sulle percentuali di ricarico, la media aritmetica semplice è legittima per merci omogenee, mentre il ricorso alla media ponderale non è imposto in ogni caso. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
artt. 39, primo comma, e 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento induttivo può essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti; in presenza di scostamenti dagli studi di settore l'Ufficio può utilizzare anche elementi sintomatici parziali senza dover verificare tutti i dati dello studio.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
artt. 39, primo comma, e 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La motivazione e la struttura dell'accertamento devono rispettare il paradigma normativo, ma la censura della CTR è stata ritenuta errata perché non ha considerato la legittimità dell'accertamento induttivo sulla base di elementi presuntivi.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.
L'onere di indicare o allegare atti e documenti sussiste solo quando il motivo di ricorso sia effettivamente fondato su tali atti e ne richieda l'esame.
Massime di principio
- In tema di accertamento induttivo fondato su scostamenti dagli studi di settore, l'Ufficio non è tenuto a verificare integralmente tutti i dati previsti dallo studio, potendo utilizzare anche solo alcuni elementi sintomatici purché idonei a sorreggere la presunzione.
- Ai fini della ricostruzione dei ricavi mediante percentuali di ricarico, la media aritmetica semplice è utilizzabile quando la merce oggetto di indagine è composta da beni omogenei; la media ponderale non è criterio obbligatorio in via generale.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. non ricorre se la censura è soltanto in diritto e non richiede l'esame diretto di atti o documenti di merito.
- La legittimità di una ricostruzione induttiva va valutata non in astratto, ma alla luce del tipo di elementi presuntivi impiegati e della loro idoneità a integrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
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