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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28568/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito nei confronti della società committente del servizio di trasporto del latte chiedendo che fosse accertata la natura subordinata del rapporto, nonostante fosse stato formalmente regolato da una pluralità di contratti di autotrasporto. Sosteneva che, in concreto, fosse inserito nell'organizzazione aziendale e assoggettato ai poteri direttivo, organizzativo e gerarchico della società, con conseguente diritto a differenze retributive, TFR e regolarizzazione contributiva per oltre trent'anni di attività come viaggiatore-piazzista. I motivi di ricorso denunciavano: omessa pronuncia e contraddittorietà della motivazione sulla qualificazione del rapporto; violazione dell'art. 2094 c.c. per mancato riconoscimento della subordinazione; omessa ammissione di prove testimoniali; omessa valutazione di fatti e documenti decisivi, tra cui la non coincidenza tra il contratto formalmente stipulato e l'attività effettivamente svolta e le schede contrattuali prodotte in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, da un lato, il vizio di motivazione non era deducibile nei termini prospettati dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., essendo censurabile solo la motivazione mancante, apparente o incomprensibile; dall'altro, la qualificazione del rapporto come autonomo, compiuta dai giudici di merito sulla base delle risultanze istruttorie, integra un accertamento di fatto insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo, il quarto e il quinto motivo, sia perché proposti in un contesto di doppia conforme, sia perché l'omesso esame di singoli elementi istruttori non equivale all'omesso esame di un fatto storico decisivo quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice di merito. La Corte ha inoltre valorizzato la circostanza che lo stesso lavoratore, nella fase di cessazione del rapporto, si fosse qualificato come "piccolo padroncino", con assunzione del rischio d'impresa. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo oppure, come vizio della sentenza, quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente o incomprensibile.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo se la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o radicalmente incomprensibile.

  • art. 2094 c.c.

    La riconduzione di un rapporto allo schema del lavoro subordinato dipende da un accertamento fattuale rimesso al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, le censure di omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata comunicata alle parti secondo il procedimento camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione può essere censurato solo per vizi motivazionali nei limiti oggi ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c. oppure per motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, le doglianze di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili secondo il regime processuale applicabile.
  • Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulle prove ritenute più attendibili senza dover confutare espressamente ogni elemento probatorio contrario non accolto.
  • La qualificazione data dalla stessa parte al rapporto, specie in sede di cessazione, può essere valorizzata come indice fattuale della natura autonoma del rapporto e dell'assunzione del rischio d'impresa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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