Cassazione Civile, Ordinanza n. 28566/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla contestazione, da parte di alcuni familiari di una titolare di azienda agricola, dell'omissione contributiva loro attribuita dall'INPS per il periodo 1/7/2010-31/12/2014. I ricorrenti erano stati iscritti d'ufficio negli elenchi dei coltivatori diretti; la Corte d'appello di Bari, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva ritenuto che il rapporto tra figlio/nuora e la titolare dell'azienda fosse una collaborazione familiare riconducibile all'art. 230-bis c.c., con carattere di abitualità e prevalenza, e quindi che essi dovessero essere qualificati come coadiuvanti familiari tenuti all'iscrizione e al versamento dei contributi. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2 l. 1047/1957, 2 e 3 l. n. 9/1963, sostenendosi che i verbali ispettivi INPS, fondati sulle dichiarazioni rese dagli stessi interessati in sede ispettiva, non avessero valore probatorio per fatti non avvenuti alla presenza di pubblici ufficiali; si contestava inoltre che, mancando una diretta e abituale attività di coltivazione del fondo da parte della titolare, non potesse configurarsi un nucleo diretto coltivatore né, di conseguenza, la posizione di familiari coadiuvanti, essendo erronea la riconduzione alla disciplina dell'impresa familiare ex art. 230-bis c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato le dichiarazioni rese dagli interessati agli ispettori, quali elementi liberamente valutabili dal giudice in concorso con gli altri elementi di prova, e ha ribadito che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile sino a prova contraria quando dia conto delle fonti da cui trae origine, soprattutto se costituite dalle dichiarazioni dei soggetti interessati. Ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano efficacemente contraddetto la qualificazione del rapporto come riconducibile all'art. 230-bis c.c., limitandosi in sostanza a prospettare una diversa ricostruzione in fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 230-bis c.c.
La collaborazione del familiare nell'impresa agricola è stata ricondotta alla disciplina dell'impresa familiare, con conseguente qualificazione dei soggetti come coadiuvanti familiari tenuti all'iscrizione previdenziale se l'attività ha carattere di abitualità e prevalenza.
art. 2 l. 1047/1957
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi per cui mancavano i presupposti per l'iscrizione come coltivatori diretti e coadiuvanti familiari.
art. 2 l. n. 9/1963
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla qualificazione previdenziale del rapporto e sull'obbligo contributivo.
art. 3 l. n. 9/1963
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla qualificazione previdenziale del rapporto e sull'obbligo contributivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- I verbali ispettivi dell'ente previdenziale non fanno piena prova fino a querela di falso, ma costituiscono elementi probatori liberamente valutabili dal giudice; sono attendibili sino a prova contraria quando riportino le fonti della loro formazione, specie se consistenti in dichiarazioni rese dagli stessi interessati.
- Le dichiarazioni rese dai soggetti ispezionati in sede amministrativa possono essere apprezzate dal giudice di merito come elementi di prova concorrenti con gli altri dati raccolti.
- La qualificazione del rapporto familiare o lavorativo ai fini previdenziali, una volta sorretta da un accertamento di fatto coerente e motivato, non è sindacabile in cassazione sotto la veste della violazione di legge se la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Per escludere la qualificazione previdenziale accolta dal giudice di merito non basta contestare astrattamente la prova raccolta: occorre contrapporre una diversa e concreta ricostruzione giuridico-fattuale del rapporto, altrimenti la doglianza si risolve in un riesame del fatto.
- Quando l'attività del familiare sia connotata da abitualità e prevalenza nell'ambito di un'impresa familiare, può sussistere l'obbligo di iscrizione previdenziale come coadiuvante familiare, con conseguente debenza dei contributi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28557/2022 del 03/10/2022
- ordinanza_civile · 3 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28564/2022 del 03/10/2022
- ordinanza_civile · 3 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28567/2022 del 03/10/2022
- ordinanza_civile · 3 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28568/2022 del 03/10/2022
- ordinanza_civile · 3 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28569/2022 del 03/10/2022
- ordinanza_civile · 3 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28570/2022 del 03/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →