Cassazione Civile, Ordinanza n. 28564/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e dell’adesione del Comune controricorrente, dichiarando estinto il giudizio di legittimità e compensando integralmente le spese. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, richiamando la ratio sanzionatoria della norma e l’orientamento secondo cui il meccanismo non opera in caso di sopravvenuta inammissibilità/estinzione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l’appello del Comune avverso la decisione di primo grado favorevole alla contribuente in una controversia relativa a un avviso di accertamento ICI per l’anno 2008. Il ricorso per cassazione era affidato a sei motivi, ma prima della decisione la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di aderire alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018; il Comune ha aderito a tale rinuncia.
Norme richiamate
La definizione agevolata ha costituito il presupposto della rinuncia al ricorso da parte della contribuente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L’ulteriore contributo unificato non si applica quando il ricorso diviene improcedibile o inammissibile sopravvenutamente, poiché la norma mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia aderita dalla controparte, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni infondate o dilatorie non si applica quando l’esito processuale sia determinato da una causa sopravvenuta di estinzione o inammissibilità del ricorso, non riconducibile alla soccombenza nel merito.
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