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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28567/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato del lavoro con cui a carico del ricorrente era stato ingiunto il pagamento di sanzioni amministrative per varie violazioni della normativa lavoristica: assunzione e cessazione dei rapporti, registrazioni nel libro unico del lavoro, mancata consegna del prospetto paga, lavoro nero, computo dello straordinario, mancato rispetto del riposo settimanale e dell'orario ordinario e straordinario. Il Tribunale di Modena aveva respinto l'opposizione e la Corte d'appello di Bologna aveva confermato. In cassazione il ricorrente deduceva, con un primo motivo, omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione su più punti decisivi, lamentando illegittimità e mancato espletamento dell'istruttoria, omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione, mancata prova delle violazioni, omessa pronuncia sulla richiesta di minimo edittale e mancata rideterminazione della sanzione; con un secondo motivo denunciava violazione di legge in tema di prescrizione della notifica del verbale di accertamento, erronea notificazione, prescrizione ed individuazione dell'effettivo trasgressore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano formulati in modo promiscuo e privo della necessaria specificità, non riconducibile chiaramente ai motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c.; che la doglianza sulla motivazione era comunque estranea al nuovo perimetro dell'art. 360 n. 5 c.p.c., come riformulato; che le critiche miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito; e che la censura sulla notificazione del verbale non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la questione inammissibile perché tardiva in primo grado. È stata anche ritenuta superflua la rinnovazione della notifica del ricorso all'intimato, in quanto il ricorso era già inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 L. n. 689/1981

    richiamato dalla sentenza di merito per escludere la decadenza o la prescrizione del potere sanzionatorio; la Cassazione non ne riforma l'applicazione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    nella formulazione vigente consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non già l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione né l'omesso esame di singoli elementi istruttori

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata e la comunicazione della proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    richiamati a sostegno dell'esigenza di evitare attività processuali superflue e di assicurare la ragionevole durata del processo

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e immediatamente riconducibili a uno dei motivi tassativi di cui all'art. 360 c.p.c.; doglianze cumulative, generiche o promiscuamente formulate sono inammissibili.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è più deducibile il vizio di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né l'omesso esame di elementi istruttori in sé considerati.
  • La valutazione delle prove, l'attendibilità dei testimoni e la selezione delle risultanze ritenute più persuasive appartengono al giudice di merito e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, salvo specifici vizi nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito ha dichiarato una questione inammissibile perché tardiva o non rituale, il ricorso che attacchi profili diversi non coglie la decisione e risulta inammissibile.
  • Quando il ricorso è già inammissibile, è inutile disporre la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, se ciò determinerebbe soltanto un aggravio processuale senza utilità per il contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOrario di lavoro e ferie
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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