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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21881/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria fondata su condotte di circonvenzione di incapace e appropriazione indebita ascritte a due convenuti, ritenute causa della sottrazione di somme e della dispersione di un patrimonio che, secondo la tesi attorea, sarebbe altrimenti pervenuto a un diverso chiamato per successione. Il Tribunale ha condannato i convenuti al pagamento di una somma a titolo di danno patrimoniale, valorizzando anche gli effetti civili della precedente sentenza penale. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., ritenendo che non vi fosse ragionevole probabilità di accoglimento e richiamando, tra l’altro, l’accertamento del nesso causale tra le condotte illecite e il danno, nonché l’irrilevanza della qualificazione testamentaria del lascito ai fini del risarcimento. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1227 e 2909 c.c. e degli artt. 651, 652 e 578 c.p.p., sostenendo che non bastasse la condanna penale per provare il nesso causale e il danno; 2) omesso esame di un fatto decisivo, relativo a corrispondenza che mostrerebbe la volontà della testatrice di lasciare il patrimonio alla famiglia dei ricorrenti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il testamento olografo dovesse essere interpretato come istituzione di erede e non come mero legato. Tutti i motivi sono stati ritenuti inammissibili, perché le censure investivano anche l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. senza denunciarne vizi propri, perché il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. non è invocabile dopo la dichiarazione di inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., e perché, comunque, le doglianze pretendevano una inammissibile rivalutazione di merito, mentre la questione sulla natura del lascito era stata ritenuta irrilevante ai fini risarcitori dalla corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato l’impostazione dei giudici di merito secondo cui il danno patrimoniale e il nesso causale erano stati accertati secondo il criterio del più probabile che non, e ha ritenuto non scrutinabili i motivi che miravano a contestare l’ordinanza di inammissibilità dell’appello senza dedurne vizi propri. Ha inoltre affermato che, a seguito di declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c., non è proponibile in cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. Ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, oltre alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 5

    Il motivo ex n. 3 è stato dichiarato inammissibile perché incentrato su una rivalutazione del fatto; il motivo ex n. 5 non è invocabile quando l’appello sia stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità dell’appello rende non censurabili in cassazione le valutazioni di merito, salvo vizi propri dell’ordinanza; esclude inoltre il ricorso al vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base della responsabilità aquiliana per il danno causato dalle condotte illecite accertate.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno risarcibile secondo i criteri propri della responsabilità aquiliana.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato quale criterio di causalità giuridica e delimitazione del danno risarcibile.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione del danno risarcibile e dell’eventuale incidenza del comportamento del danneggiato.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per il tema dell’efficacia del giudicato.

  • art. 651 c.p.p.

    Richiamato nel quadro dell’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile.

  • art. 652 c.p.p.

    Richiamato nel quadro dell’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile.

  • art. 578 c.p.p.

    Richiamato per il rapporto tra proscioglimento per prescrizione e decisione sugli effetti civili.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di somme equitativamente determinate per responsabilità aggravata.

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002

    Richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando l’appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., in cassazione sono censurabili soltanto i vizi propri dell’ordinanza, non anche le valutazioni di merito compiute dal giudice di primo grado o recepite dal giudice d’appello.
  • In presenza di declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c., non è proponibile il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
  • La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dai giudici di merito.
  • Nel risarcimento del danno da fatto illecito, il nesso causale può essere accertato secondo il criterio del più probabile che non, anche valorizzando la ricostruzione controfattuale delle conseguenze che si sarebbero evitate in assenza della condotta illecita.
  • Quando il giudice di merito ritiene irrilevante la qualificazione formale di una disposizione testamentaria ai fini del danno, la censura che investa solo tale qualificazione è priva di decisività se non incide sulla ratio decidendi risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleTestamentoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileSuccessioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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