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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06237/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972, con cui le erano stati richiesti IVA, sanzioni e interessi relativi all’annualità 2007 per asserito omesso o carente versamento. In primo grado la cartella era stata annullata, ma la CTR del Lazio aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo applicabile la procedura automatizzata e insussistente l’obbligo di preventiva comunicazione di irregolarità; il giudice regionale aveva anche rilevato che tale comunicazione risultava comunque depositata dalla documentazione prodotta in appello ex art. 58 d.lgs. 546/1992. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la CTR esaminato censure relative alla mancata notifica di un avviso di accertamento, al mancato riconoscimento delle detrazioni IVA e all’adempimento tardivo dell’obbligazione; 2) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per motivazione asseritamente insufficiente e non considerazione di tutte le circostanze rilevanti; 3) violazione degli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR non avesse distinto correttamente le diverse fattispecie e gli obblighi di comunicazione preventiva; 4) violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, contestando che la documentazione prodotta in appello provasse rituale notifica della comunicazione di irregolarità.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto inammissibile il primo per difetto di specificità, poiché il ricorso non indicava in quale atto processuale le questioni asseritamente non esaminate fossero state riproposte in appello, essendo necessario superare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, per sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012, non sono più consentite censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti infondati: la CTR aveva correttamente sussunto la vicenda nell’ipotesi di mero disallineamento tra dichiarazione IVA e adempimenti effettivi, riconducendola all’art. 36-bis, con conseguente insussistenza dell’obbligo di comunicazione preventiva; in ogni caso, la comunicazione risultava anche documentalmente prodotta e notificata in appello. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta la sua applicazione per il disallineamento tra dichiarato e dovuto.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato per la verifica automatizzata e, secondo la Corte, la fattispecie concreta vi rientrava, sicché non era dovuta la comunicazione preventiva invocata dalla contribuente.

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È menzionato dalla ricorrente per distinguere le diverse procedure di controllo, ma la Corte non lo ritiene decisivo nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata riqualificata come vizio processuale, ma dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro richiamato per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È indicato dalla Corte come corretta base del motivo di omessa pronuncia, in luogo del n. 3 erroneamente richiamato dalla ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Per le sentenze successive all’11 settembre 2012 consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo; non più per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    È richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, la cui violazione può tradursi in nullità della sentenza.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È indicato come norma cui si riconducono i casi di motivazione apparente o mancante che integrano nullità della sentenza.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente il deposito di documenti in appello; la Corte rileva che la documentazione prodotta dall’Ufficio in secondo grado evidenziava anche la notifica della comunicazione di irregolarità.

  • art. 346 c.p.c.

    Impone alla parte vittoriosa in primo grado di reiterare in appello le domande ed eccezioni non accolte, altrimenti opera la presunzione di rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione per omessa pronuncia è necessario indicare specificamente l’atto in cui la questione è stata dedotta o riproposta; non basta lamentare in astratto il mancato esame del punto.
  • La parte vittoriosa in primo grado, per evitare la presunzione di rinuncia alle domande o eccezioni non accolte, deve reiterarle in appello; in cassazione il ricorrente deve dar conto di tale riproposizione per fondare utilmente la censura.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo il mancato esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione.
  • Nei controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali, quando la fattispecie è ricondotta al mero scostamento tra dichiarato ed effettivamente dovuto, l’Amministrazione può non essere tenuta alla preventiva comunicazione di irregolarità; se comunque la comunicazione risulta prodotta e notificata, la doglianza è priva di fondamento.
  • La violazione di legge denunciata in cassazione va valutata alla luce della concreta sussunzione operata dal giudice di merito, che non può essere censurata solo perché il ricorrente propone una diversa lettura delle norme applicate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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