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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31732/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce dalla cessazione di un appalto nel settore dei servizi ferroviari e dal contestuale passaggio del personale dall'impresa uscente all'impresa subentrante. La corte d'appello aveva condannato in solido l'impresa uscente, il consorzio subentrante e la committente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso in favore di un lavoratore, ritenendo che il rapporto con l'impresa uscente si fosse estinto per iniziativa datoriale senza preavviso e che il nuovo contratto con il subentrante non eliminasse il diritto all'indennità. I ricorrenti hanno impugnato deducendo, in sintesi: 1) violazione dell'art. 2118 c.c., contestando che l'indennità sia dovuta solo in presenza di un reale pregiudizio da mancato preavviso e chiedendo di riconsiderare la natura e i presupposti dell'istituto; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c./c.p.c., lamentando che non fosse stata provata alcuna comunicazione di licenziamento o recesso da parte dell'impresa uscente; 3) violazione degli artt. 2118, 1411 c.c. e della disciplina collettiva di settore, sostenendo che il passaggio diretto in caso di cambio appalto integrasse risoluzione consensuale del primo rapporto, con rinuncia all'indennità. Il consorzio subentrante ha proposto un motivo sostanzialmente sovrapponibile, insistendo sulla mancanza di un recesso datoriale e sulla configurabilità di una risoluzione consensuale nell'ambito dell'accordo di cambio appalto.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi perché proposti contro la stessa sentenza e li ha rigettati entrambi. Ha confermato il principio secondo cui, nel cambio appalto, il rapporto con l'impresa cessante si estingue per fatto imputabile alla sfera datoriale, con soluzione di continuità rispetto al nuovo rapporto instaurato con l'impresa subentrante, e l'indennità sostitutiva del preavviso resta dovuta anche se il lavoratore è riassunto immediatamente dal subentrante. Ha escluso che il passaggio diretto possa qualificarsi come risoluzione consensuale o come cessione del contratto di lavoro, e ha ritenuto che né la disciplina collettiva invocata né il transito senza intervallo del lavoratore valgano a escludere l'obbligo di pagamento dell'indennità. Sono state inoltre poste le spese a carico delle ricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario, e sono stati ravvisati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2118 c.c.

    L'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta in caso di recesso datoriale senza preavviso lavorato; la tutela prescinde dalla prova di un danno concreto e non viene meno perché il lavoratore trovi subito altra occupazione. Il preavviso non ha efficacia reale: il rapporto si estingue immediatamente e l'obbligo indennitario sorge per il solo mancato rispetto del termine.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla prova del recesso; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché l'accertamento del recesso e della cessazione del rapporto era già stato correttamente compiuto in fatto dal giudice di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati insieme all'art. 2697 c.c. per sostenere un erroneo apprezzamento delle prove; la Corte non ha ravvisato violazioni delle regole di valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1411 c.c.

    Evocato dalla ricorrente per sostenere la tesi della risoluzione consensuale nell'ambito del cambio appalto; la Corte non ha accolto tale ricostruzione, rilevando che il rapporto non si estingue per consenso del lavoratore.

  • art. 16 bis del CCNL della Mobilità, Area Contrattuale Attività Ferroviarie

    La disciplina collettiva del cambio appalto è stata letta come non idonea a escludere l'indennità sostitutiva del preavviso, poiché non prevede espressamente una deroga al regime generale dell'art. 2118 c.c. e conferma la cesura tra rapporto cessante e rapporto nuovo.

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003

    Richiamato dalla corte d'appello quale base della solidarietà tra i soggetti coinvolti nel rapporto di appalto per le obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro, con esclusione soltanto delle sanzioni civili e delle obbligazioni di carattere risarcitorio.

  • art. 118, comma 6, d.lgs. 163/2006

    Richiamato come disciplina degli appalti pubblici applicabile ratione temporis; la corte d'appello ha ritenuto che essa, insieme all'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, concorra alla tutela dei lavoratori del subappaltatore.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel cambio appalto, quando il rapporto con l'impresa cessante si estingue per effetto della cessazione dell'appalto e il lavoratore viene assunto dal subentrante, il nuovo rapporto è autonomo e non vi è continuità giuridica tra i due rapporti.
  • L'indennità sostitutiva del preavviso spetta anche se il lavoratore è immediatamente riassunto dal nuovo appaltatore, perché il preavviso non ha efficacia reale e l'obbligazione indennitaria nasce dal mancato rispetto del termine di preavviso.
  • La spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso non richiede la prova di un danno concreto da mancata ricerca di una nuova occupazione: essa è conseguenza legale del recesso senza preavviso lavorato.
  • La sottoscrizione di un nuovo contratto con l'impresa subentrante non equivale, di per sé, a risoluzione consensuale del precedente rapporto né a rinuncia all'indennità maturata per la cessazione del rapporto con l'impresa uscente.
  • Una disciplina collettiva sul passaggio diretto del personale in caso di cambio appalto, per derogare al regime generale dell'art. 2118 c.c., deve contenere una previsione espressa che escluda l'indennità sostitutiva del preavviso; in mancanza, opera la regola generale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAppalto e somministrazione
RamiLavoroContratti
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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