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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07261/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il saldo del prezzo di lavori di riparazione e manutenzione eseguiti su un autocarro di proprietà dell’opponente. Il debitore ha proposto opposizione chiedendo anche il risarcimento dei danni per il protrarsi eccessivo della riparazione e il mancato utilizzo del mezzo. Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, ma ha comunque riconosciuto un corrispettivo alla società in via equitativa, rigettando la domanda risarcitoria. In appello il debitore ha impugnato la decisione, contestando sia la liquidazione del compenso sia la tempestività dell’appello incidentale della società, sostenendo che la notifica dell’appello principale fosse valida sin dall’origine e che l’ordine di rinnovazione della notifica fosse illegittimo e non idoneo a riaprire i termini per l’impugnazione incidentale. La Corte d’appello ha invece ritenuto tempestiva la costituzione della società dopo la rinnovazione e ha accolto l’appello incidentale, rigettando l’opposizione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: nullità dell’ordine di rinnovazione della notifica e conseguente tardività/inammissibilità dell’appello incidentale; violazione dei limiti del devolutum e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; erronea liquidazione equitativa del compenso per difetto di prova dell’attività eseguita; violazione delle regole sull’inadempimento; e censure sulle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la notifica dell’appello principale fosse valida perché l’elezione di domicilio indicata nel precetto, essendo riferita al procedimento esecutivo, non poteva valere come elezione di domicilio ex art. 330 c.p.c. presso il domicilio del procuratore nel giudizio di merito. Di conseguenza, era illegittimo l’ordine di rinnovazione della notifica emesso dalla Corte d’appello e tale rinnovazione non poteva far decorrere nuovi termini per proporre appello incidentale. L’appello incidentale della società è stato quindi dichiarato inammissibile perché tardivo rispetto alla prima notifica valida dell’appello principale. Sono stati assorbiti gli altri motivi, salvo il terzo motivo e la prima censura del quinto, che sono stati rigettati. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto legittima la liquidazione equitativa del compenso ex art. 2225 c.c. in presenza di lavori eseguiti ma senza prova del prezzo convenuto e con difficoltà di determinazione del costo dei ricambi. Quanto alle spese di primo grado, è stata confermata la compensazione in ragione della soccombenza reciproca risultante dall’esito complessivo della lite. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio limitatamente al capo che aveva accolto l’appello incidentale, con dichiarazione di inammissibilità di quest’ultimo; confermata la compensazione delle spese dei due gradi di merito; condannata la società resistente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 82 r.d. n. 37 del 1934

    L’elezione di domicilio rilevante nel caso concreto era solo quella effettuata per il procedimento esecutivo; non poteva essere assimilata all’elezione di domicilio nel giudizio di merito ai fini delle notifiche ex art. 330 c.p.c.

  • art. 330 c.p.c.

    La notifica dell’impugnazione nel luogo eletto nel giudizio di merito era regolare; l’elezione di domicilio nel precetto per l’esecuzione non spostava quel criterio.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione può essere disposta solo quando vi sia un vizio che importi nullità; se l’ordine è fondato sull’erroneo presupposto di una nullità, esso è a sua volta nullo.

  • art. 350 c.p.c.

    In appello la rinnovazione della notificazione può essere disposta solo quando occorre; non se la notificazione era già valida.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata in relazione alla tardività dell’appello incidentale.

  • art. 156 c.p.c.

    L’ordine di rinnovazione della notifica è nullo se difforme dal modello processuale e inidoneo a produrre gli effetti processuali attribuiti a una rinnovazione legittima.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina delle notifiche agli avvocati e dei domicili eletti.

  • art. 332 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di termini e regime dell’impugnazione incidentale.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la tardività dell’appello incidentale rispetto alla prima notifica valida.

  • art. 345 c.p.c.

    È stato invocato per contestare la possibilità di riesaminare questioni di merito in assenza di un appello incidentale ammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 2225 c.c.

    Nel contratto d’opera, la mancata determinazione o prova del corrispettivo non impedisce la liquidazione del compenso, che può avvenire secondo tariffe, usi o criterio equitativo fondato sul dato di अनुभव delle prestazioni analoghe.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la ripartizione dell’onere della prova in ordine ai lavori eseguiti, al prezzo e al preteso inadempimento.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato per sostenere l’eccezione di inadempimento rispetto alla richiesta di pagamento del compenso.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza valutata in relazione all’esito finale della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è stata mantenuta nel merito in ragione della reciproca soccombenza.

  • art. 360 c.p.c.

    È la base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali.

  • art. 382 c.p.c.

    La Corte ha cassato senza rinvio perché il giudice che ha emesso la decisione non poteva pronunciare sul merito dell’impugnazione inammissibile.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la memoria depositata.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato nel principio per cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la soccombenza va valutata sull’esito finale della lite.

Massime di principio

  • Se la notifica dell’impugnazione è già valida, un ordine giudiziale di rinnovazione disposto sull’erroneo presupposto della nullità è esso stesso nullo e non riapre i termini per proporre impugnazioni incidentali o altre attività soggette a decadenza.
  • L’elezione di domicilio effettuata nell’atto di precetto, quando sia espressamente riferita al solo procedimento esecutivo, non equivale all’elezione di domicilio nel giudizio di merito ai fini delle notifiche dell’impugnazione ex art. 330 c.p.c.
  • L’illegittimità dell’ordine di rinnovazione della notifica può essere fatta valere nel successivo giudizio di impugnazione.
  • Nel contratto d’opera la mancata determinazione o la mancata prova del corrispettivo non determina nullità del rapporto: il compenso può essere liquidato secondo tariffe, usi o criteri equitativi, quando risultino comunque provati l’esecuzione della prestazione e gli elementi necessari alla sua quantificazione.
  • Ai fini della condanna alle spese nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la soccombenza va valutata in relazione all’esito finale complessivo della controversia e non solo al parziale esito della fase monitoria o dell’opposizione.
  • Cassata senza rinvio la decisione nella parte in cui ha accolto un’impugnazione incidentale inammissibile, resta ferma la statuizione che non dipende da quel capo e può essere confermata la compensazione delle spese di merito in presenza di reciproca soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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